26 settembre 2008

IL TAR CAMPANIA RESPINGE IL RICORSO DELLA SOCIETA’ A.G.S. PIEDIMONTE MATESE.




Piedimonte Matese. La prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania nella camera di consiglio del 24 settembre 2008 con l’Ordinanza n.2453/2008 ha respinto la domanda cautelare proposta dall’Associazione Sportiva A.G.S. Piedimonte Matese con ricorso n.4641/2008, contro il Comune di Piedimonte Matese per l’annullamento, previa sospensione, della Delibera del Consiglio Comunale n.16 del 18.06.2008 con cui il Comune di Piedimonte Matese ha proceduto alla revoca della Concessione dello Stadio Comunale in titolarità della Società Sportiva ricorrente ed alla conseguente risoluzione del relativo contratto rep.n.37 del 06.02.2006; nonché della Delibera di G.M. n.225 dell’11 Giugno 2008, con la quale la Giunta Comunale guidata dal Sindaco Avv. Vincenzo Cappello (nella foto) ha proposto al Consiglio Comunale di disporre la descritta revoca, nonché ancora di ogni altro atto connesso e conseguente. Il TAR Campania visti, quindi, gli atti e i documenti depositati con il ricorso e la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentati dalla Società ricorrente, ha respinto la domanda cautelare, considerando che non è ravvisabile un pregiudizio irreparabile, rimanendo garantito alla società l’utilizzo dell’impianto sportivo per l’espletamento degli allenamenti e delle partite di campionato di calcio, tenuto anche conto che le censure evidenziate nel ricorso appaiono meritevoli di esame nella più consona sede di merito. Tanto premesso, i giudici hanno ritenuto pertanto che non sussistono le ragioni di cui all’art.21 della L. 612/1971, n.1034.

Pietro Rossi