25 agosto 2008

Bando di concorso per la concessione di contributi di edilizia agevolata a favore di Cooperative e Imprese Edilizie.



SETTORE EDILIZIA PUBBLICA ABITATIVA


Bando di concorso per la concessione di contributi di edilizia agevolata a favore di Cooperative e
Imprese Edilizie che costruiscono o recuperano alloggi da assegnare o vendere a cittadini residenti della Regione Campania in possesso dei requisiti di legge.


BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 28 DEL 14 LUGLIO 2008

1) FINALITA’ E CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI
Il contributo regionale in conto interesse è destinato alle Imprese di costruzione e alle Cooperative Edilizie
che intendono costruire o recuperare alloggi da vendere o assegnare in proprietà;
1.a) Gli interventi di recupero ammissibili al finanziamento sono esclusivamente quelli previsti dall’art. 31
lettere c) o d) della Legge 457/78, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
tranne che gli stessi risultino accessori e complementari rispetto ad un intervento di recupero di
grado superiore.
1.b) Gli interventi di recupero ammissibili a finanziamento prescindono dalla destinazione d’uso originaria
del bene oggetto di recupero, sempre ché la destinazione d’uso finale delle unità abitative recuperate
sia di categoria catastale A/2-A/3-A/4-A/5, rispetti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalle norme statali
e regionali e sia conforme allo strumento urbanistico generale o particolareggiato.
Nell’ambito del recupero del patrimonio edilizio esistente per fini abitativi è comunque consentita la destinazione
a funzioni artigianali, commerciali e sociali di un limite massimo del 30% delle superfici complessive
recuperate.
1.c) Gli interventi finalizzati al recupero comprendono anche la totale demolizione di un fabbricato preesistente,
qualsiasi sia la sua originaria destinazione d’uso, e l’edificazione sulla stessa area di un nuovo
fabbricato da destinare alla vendita e/o assegnazione nel rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti
dalle norme statali e/o regionali e nel rispetto dello strumento urbanistico generale o particolareggiato.
1.d) Gli interventi di nuova costruzione potranno essere realizzati anche su aree esterne ai Piani di Zona,
ma che siano dichiarate edificabili nell’ambito di uno strumento urbanistico vigente con destinazione
di Zona Omogenea B (completamento) o C (espansione) come stabilito dal D.M. 1444/68. In questo caso
è imprescindibile che sia stipulata apposita convenzione con l’Amministrazione comunale competente
ai sensi dell’art. 8 della Legge 28/1/77 n° 10 ovvero atto unilaterale d’obbligo previsto dalla citata legge
n.10/77.

2) RIPARTIZIONE, CARATTERISTICHE E LIMITE MASSIMO DEL FINANZIAMENTO
2.1 I contributi di edilizia agevolata sono concessi sotto forma di mutui agevolati per i quali l’onere del
pagamento degli interessi passivi è posto interamente o parzialmente a carico della Regione Campania.
I mutui agevolati sono inoltre assistiti dalla garanzia della Regione Campania per un importo pari al capitale
mutuato maggiorato degli interessi passivi risultanti dal piano di ammortamento.
2.2 I limiti massimi di reddito per l’accesso ai mutui agevolati sono così stabiliti:
a) € 30.000,00;
b) € 40.000,00;
c) € 50.000,00;
2.3 L’entità dei contributi in c/interessi è così determinata:
• per i nuclei familiari con reddito fino a € 30.000,00, per quelli per i quali è stata emessa sentenza
esecutiva di sfratto, per quelli nei quali sono presenti ultrasessantacinquenni e/o disabili e per le giovani
coppie, il contributo è pari al 100% del tasso di interesse. Rimane a carico del mutuatario esclusivamente
la restituzione del capitale.
• per i nuclei familiari con reddito fino a € 40.000,00 il contributo è pari al 80% del tasso di interesse.
Rimane a carico del mutuatario la restituzione del capitale e il 20% degli interessi passivi.
• per i nuclei familiari con reddito fino a € 50.000,00 il contributo è pari al 50% del tasso di interesse.
Rimane a carico del mutuatario la restituzione del capitale e il 50% degli interessi passivi.
2.4 L’importo di mutuo ammissibile ad agevolazione non può eccedere l’80% della spesa convenzionale
approvata dal Settore E.P.A. e, comunque, non può superare il limite massimo di € 100.000,00 (centomila)
per ciascun alloggio costruito o recuperato.
Tale limite può essere elevato fino al 100% della spesa convenzionale per i nuclei familiari per i quali è
stata emessa sentenza esecutiva di sfratto, per quelli nei quali sono presenti ultrasessantacinquenni e/o
disabili e per le giovani coppie. In tal caso l’importo di mutuo agevolato deve essere altresì contenuto
entro il tetto massimo di € 120.000,00.
Il mutuo ha durata quindicennale o decennale ed è ammortizzato mediante il pagamento di rate semestrali
posticipate costanti (mutui a tasso fisso).
3) SUPERFICI MASSIME REALIZZABILI E FINANZIABILI
3.a Gli alloggi costruiti e/o recuperati devono possedere le seguenti caratteristiche:
3.a.1 La superficie utile massima abitabile, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, non
deve essere superiore a mq 70,00 per un nucleo familiare composto da tre persone. Per ogni ulteriore
componente del nucleo familiare la superficie massima consentita è aumentata di mq 20.

3.a.2 La superficie massima finanziabile non può eccedere mq 110, al netto dei muri perimetrali e di
quelli interni.
3.a.3 Nel caso di nuclei familiari formati da più di cinque componenti la superficie eccedente il limite fissato
dal precedente punto è a totale carico dell’operatore.
3.a.4 La superficie per realizzare autorimesse o posti macchine, ai sensi dell’art.2 della L. 122/89, è
stabilita nel limite minimo di 1 mq per ogni 10 mc di costruzione.
4) COSTO CONVENZIONALE DEGLI ALLOGGI
4.1) Il costo convenzionale per gli alloggi di nuova costruzione è quello previsto dal provvedimento della
Giunta Regionale che stabilisce i limiti massimi dei costi di costruzione per l’Edilizia Agevolata vigente
al momento della approvazione del progetto da parte del competente Settore regionale.
4.2) Il costo convenzionale degli alloggi recuperati è quello previsto dal provvedimento della Giunta
Regionale che stabilisce i limiti massimi dei costi di recupero per l’Edilizia Agevolata vigente al momento
della approvazione del progetto da parte del competente Settore regionale.
5) REQUISITI DELLE COOPERATIVE PER L’AMMISSIONE AL BANDO
Possono presentare richiesta di concessione di mutuo agevolato o di contributo in c/capitale le cooperative
edilizie o loro consorzi con una domanda per Comune e nel limite massimo di 50 alloggi per Comune.
Sono ammissibili le richieste di cooperative edilizie che:
5.1 risultino regolarmente iscritte all’Albo delle Cooperative a mutualità prevalente.
5.2 risultino regolarmente iscritte all’Albo Nazionale delle Cooperative Edilizie di Abitazione ai sensi
dell’art. 13 della Legge 59/92.
5.3 alla data di presentazione della domanda, nel caso di nuova costruzione, abbiano la disponibilità
dell’area a seguito di:
- provvedimento del Comune, assunto nelle forme di legge, con il quale si assegna l’area a favore della
cooperativa o del consorzio al quale eventualmente la stessa aderisce. Detto provvedimento di assegnazione
dovrà essere accompagnato da certificazione comunale, non anteriore a tre mesi rispetto alla
data di presentazione della domanda di finanziamento, da cui si evinca che l’area assegnata sia compresa
in un P.E.E.P. vigente;

- atto pubblico di acquisto di area classificata residenziale dai vigenti strumenti urbanistici comunali, ad
esclusione di quelle comprese nei P.E.E.P., con allegata la certificazione di destinazione urbanistica.
5.4 alla data di presentazione della domanda, nel caso di recupero edilizio, siano titolari del diritto di
proprietà dell’immobile oggetto dell’intervento agevolato. Lo stesso immobile deve essere recuperato a
fini residenziali e, a tale scopo, va allegata certificazione comunale nella quale è definita la zona residenziale
di P.R.G. in cui è compreso ed eventuali vincoli cui è soggetto, ovvero atto del Comune, deliberato
nelle forme di legge, che consenta l’intervento compatibilmente con le previsioni dello strumento
urbanistico generale. L’alloggio recuperato non dovrà avere caratteristiche di lusso e non dovrà essere
iscritto alle categorie catastali A1, A6, A7, A8, A9 e A10. La documentazione comprovante tali caratteristiche
dovrà essere presentata dopo l’ultimazione dei lavori.
5.5 siano titolari di idoneo Titolo comunale per la Costruzione o il Recupero ai sensi dell’art. 31, lettera C
o D della legge 457/78, di un numero di alloggi pari o superiore a quello oggetto della richiesta di finanziamento.
5.6 attestino, con dichiarazione della Direzioni Lavori, di aver iniziato i lavori oggetto della richiesta di finanziamento.
5.7 attestino, con dichiarazione della Direzioni Lavori, che, alla data di pubblicazione del bando, il programma
costruttivo oggetto della richiesta di finanziamento non abbia superato il 30% dei lavori.
5.8 intendono realizzare il programma costruttivo o di recupero, di cui si chiede il finanziamento, su di un
immobile che non è stato già oggetto di finanziamento agevolato o contributo concesso da altro Ente
Pubblico e che la destinazione dello stesso sia conforme a eventuali strumenti sovracomunali.
Sono consentiti, sullo stesso immobile, cumulativamente e compatibilmente con le normative vigenti, finanziamenti
pubblici per la realizzazione e/o utilizzazione di sistemi e tecnologie innovative e/o alternative.
5.9 all’atto della richiesta presentino un elenco dei soci prenotatari in numero pari agli alloggi da realizzare.
Dovrà essere presentato un ulteriore elenco formato dai soci di riserva in numero non inferiore al
50% di quelli prenotatari. Gli alloggi di edilizia agevolata che non risultano assegnati ai soci prenotatari
sono assegnati ai soci di riserva secondo l’ordine di priorità della relativa graduatoria, ed infine, se questa
risulta esaurita, sono assegnati ai soci della cooperativa secondo l’ordine d’iscrizione alla stessa.
5.10 dimostrino il possesso dei requisiti di ammissibilità alla data della domanda di partecipazione al
presente Bando, pena l’esclusione.
6) REQUISITI DELLE IMPRESE EDILIZIE PER L’AMMISSIONE AL BANDO
Possono presentare richiesta di concessione di mutuo agevolato o di contributo in c/capitale le Imprese,
anche nella forma di A.T.I., o loro consorzi, con una sola domanda per Comune e nel limite massimo di
50 alloggi per Comune.
Sono ammissibili le richieste di Imprese che:
6.1 alla data di presentazione della domanda, nel caso di nuova costruzione abbiano la disponibilità
dell’area a seguito di:
- provvedimento del Comune, assunto nelle forme di legge, con il quale si assegna l’area a favore
dell’impresa. Detto provvedimento di assegnazione dovrà essere accompagnato da certificazione comunale,
non anteriore a tre mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di finanziamento, da cui
si evinca che l’area assegnata sia compresa in un P.E.E.P. vigente;
- atto pubblico di acquisto di area classificata residenziale dai vigenti strumenti urbanistici comunali, ad
esclusione di quelle comprese nei P.E.E.P., con allegata la certificazione di destinazione urbanistica.
6.2 alla data di presentazione della domanda, nel caso di recupero edilizio, abbiano la disponibilità
dell’immobile a seguito di:
- atto pubblico d’acquisto. L’immobile oggetto dell’intervento agevolato deve essere recuperato a fini residenziali
e, a tale scopo, va allegata certificazione comunale nella quale è definita la zona residenziale
di P.R.G. in cui è compreso ed eventuali vincoli cui è soggetto, ovvero atto del Comune, deliberato nelle
forme di legge, che consenta l’intervento compatibilmente con le previsioni dello strumento urbanistico
generale. L’alloggio recuperato non dovrà avere caratteristiche di lusso e non dovrà essere iscritto alle
categorie catastali A1, A6, A/7, A8, A9 e A10. La documentazione comprovante tali caratteristiche dovrà
essere presentata dopo l’ultimazione dei lavori.
6.3 siano titolari di idoneo Titolo comunale per la Costruzione o il Recupero ai sensi dell’art. 31, lettera C
o D della legge 457/78, di un numero di alloggi pari o superiore a quello oggetto della richiesta di finanziamento.
6.4 attestino, con dichiarazione della Direzioni Lavori, di aver iniziato i lavori oggetto della richiesta di finanziamento.
6.5 attestino, con dichiarazione della Direzioni Lavori, che, alla data di pubblicazione del bando, il programma
costruttivo oggetto della richiesta di finanziamento non abbia superato il 30% dei lavori.
6.6 intendono realizzare il programma costruttivo o di recupero, di cui si chiede il finanziamento, su di un
immobile che non è stato già oggetto di finanziamento agevolato o contributo concesso da altro Ente
Pubblico e che la destinazione dello stesso sia conforme a eventuali strumenti sovracomunali.
Sono consentiti, sullo stesso immobile, cumulativamente e compatibilmente con le normative vigenti, finanziamenti
pubblici per la realizzazione e/o utilizzazione di sistemi e tecnologie innovative e/o alternative.
6.7 nella persona del suo titolare e degli altri soggetti indicati dalle Leggi 648 del 13.8.82, n° 726 del
12.10.82 e n° 936 del 23.12.82 , non si trova in nessuna delle condizioni che a norma delle leggi medesime
nonché dell’art. 27 della legge n° 1 del 30.1.78, impedirebbero la partecipazione e l’assunzione di
appalti.
6.8 certifichino che il legale rappresentante non è sottoposto a misure di prevenzione e che non è a conoscenza
dell’esistenza a suo carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione
delle misure di prevenzione.
6.9 certifichino di non trovarsi in stato di fallimento, concordato, cessazione di attività o altra situazione
equivalente e che non hanno presentato domanda di concordato fallimentare. L’insussistenza di procedure
fallimentari o concordatarie deve essere verificata nel quinquennio anteriore alla data di presentazione
della domanda.
6.10 dimostrino il possesso dei requisiti di ammissibilità alla data di presentazione della domanda del
presente bando, pena l’esclusione.
7) REQUISITI SOGGETTIVI DEI DESTINATARI DEGLI ALLOGGI:
I destinatari degli alloggi devono possedere i seguenti requisiti soggettivi:
7.1 Cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure cittadinanza di altro
Stato purché residente in Italia dal almeno cinque anni con stabile attività lavorativa.
7.2 Residenza o attività lavorativa nell’ambito territoriale della provincia cui appartiene il Comune sede
della localizzazione dell’intervento, fatta eccezione per i lavoratori emigrati all’estero per i quali si applicano
le disposizioni previste dall’art. 2 del D.P.R. 1035/72. Tale requisito, se non posseduto, potrà essere
documentato entro sei mesi dalla data di trasferimento pubblico degli alloggi.
7.3 Impossidenza, da parte del richiedente e del coniuge non legalmente separato, di un alloggio adeguato
alle esigenze del proprio nucleo familiare, composto dal richiedente, dal coniuge e dai figli inseriti
nello stato di famiglia, nell’ambito territoriale della provincia cui appartiene il Comune sede della localizzazione
dell’intervento.
7.4 Non aver ottenuto per sé o per gli altri componenti il nucleo familiare, composto dal richiedente e dal
coniuge e dai figli minorenni, l’assegnazione in proprietà o in patto di futura di un alloggio costruito col
concorso, contributo o col finanziamento agevolato, in qualsiasi forma concessa dallo Stato, dalla Regione
o da altro Ente Pubblico in tutto il territorio nazionale, né abbiano beneficiato del contributo
individuale.
7.5 Possedere un reddito complessivo annuo familiare non superiore a quello stabilito al punto 2.2) del
presente bando di concorso.
7.6 Per la composizione del nucleo familiare e per la valutazione del reddito si fa riferimento alla delibera
regionale n.1371 del 30.03.2001, di approvazione delle linee di indirizzo tecnico per l’esecuzione degli
interventi di edilizia residenziale ed agevolata.
7.7 per l’applicazione delle maggiorazioni del contributo previste al precedente punto 2.4) si individuano:
- per giovani coppie, quelle che contraggono matrimonio in un periodo compreso fra i diciotto mesi antecedenti
e i diciotto mesi successivi alla data di pubblicazione del presente Bando sul B.U.R.C..
- per sfrattati, i nuclei familiari per i quali è stata emessa sentenza esecutiva di sfratto alla data di pubblicazione
del presente Bando sul B.U.R.C .
8) CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI AI SOGGETTI ATTUATORI:
I punti complessivi da attribuire sono 90, così suddivisi:
a) punti 20 per la localizzazione dell’intervento edilizio;
b) punti 40 per l’utilizzo di fonti energetiche alternative;
c) punti 30 per l’affidabilità dell’attuatore;
8.a localizzazione dell’intervento di recupero e/o nuove costruzioni (totale punti 20)
8.a.1 Se gli immobili da recuperare e/o realizzare sono localizzati nei Comuni capoluogo di provincia o
con popolazione superiore a 40.000 abitanti. (Punti 10).
8.a.2 Se gli immobili da recuperare e/o realizzare sono localizzati nei Comuni ad alta tensione abitativa.
(Punti 7).
8.a.3 Se gli immobili da recuperare sono localizzati nel Centro Storico (Punti 3).
8.b Utilizzo di fonti energetiche alternative (totale punti 40)
8.b.1 Se la costruzione degli immobili prevede l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica sufficiente a ridurre del 50% il fabbisogno energetico complessivo dell’immobile oggetto
di agevolazione. (Punti 15).
8.b.2 Se la costruzione degli immobili prevede l’utilizzo di materiali a bassa trasmittanza termica.
(Punti 10).
8.b.3 Se la costruzione degli immobili prevede l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua
calda per usi domestici sufficienti ad alimentare, per ciascuna unità immobiliare, il fabbisogno di un nucleo
familiare minimo di quattro persone. (Punti 8).
8.b.4 Se la costruzione degli immobili prevede l’installazione di impianti per il recupero delle acque reflue.
(Punti 4).
8.b.5 Se la costruzione degli immobili prevede l’installazione di caldaie a condensazione a basso consumo
energetico. (Punti 3).
8.C Affidabilità dell’attuatore ( totale punti 30)
8.c.1 Per i soggetti attuatori che si impegnano a ultimare gli alloggi costruiti e/o recuperati entro 24 mesi
dalla data di pubblicazione del presente bando. (Punti 15).
L’impegno dovrà essere redatto sotto forma di atto unilaterale d’obbligo dell’attuatore nei confronti della
Regione Campania da registrarsi a cura e spese dello stesso.
Nel caso in cui gli immobili costruiti e/o recuperati non siano ultimati entro il termine indicato nel citato atto
unilaterale d’obbligo il soggetto attuatore decade dal beneficio del contributo in conto interesse a decorrere
dal citato termine. Il contributo potrà essere ripristinato solo a seguito di accollo del mutuo e trasferimento
pubblico degli alloggi a favore degli assegnatari/acquirenti finali.
8.c.2 Per i soggetti attuatori che predispongono il piano di manutenzione e di gestione degli alloggi.
(Punti 7)
8.c.3 Per i soggetti attuatori che hanno già realizzato e/o recuperato almeno 50 alloggi di edilizia agevolata
nel precedente quinquennio. (Punti 5).
La documentazione relativa può essere attestata o da un curriculum comprendente l’elenco degli interventi
realizzati o da una documentazione fotografica, o da entrambi i documenti.
8.c.4 Per i soggetti attuatori in possesso di contratto di prenotazione alloggi o preliminare di compravendita
sottoscritti da parte dei destinatari finali degli alloggi. (Punti 3)
La documentazione relativa può essere attestata da una dichiarazione fatta nei termini e nei modi previsti
dalle leggi in vigore, dal responsabile legale della struttura richiedente il finanziamento.
9) MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
9.1) Il mutuo agevolato può essere concesso da tutti gli Istituti di Credito già convenzionati con la Regione
Campania ai sensi della legge 457/78 e secondo lo schema tipo vigente. La citata Convenzione potrà
essere sottoscritta da tutti gli altri Istituti di Credito interessati alla concessione dei mutui agevolati di cui
al presente bando.
9.2 Il contributo in conto interessi è subordinato alla stipula di un contratto di mutuo agevolato a tasso
fisso con garanzia ipotecaria sull’immobile oggetto di finanziamento ed è concesso per un valore pari al
massimale previsto al punto 2) per il numero di alloggi da realizzare e/o recuperare. A seguito della ultimazione
dei lavori il mutuo dovrà essere frazionato ed accollato ai singoli beneficiari, previa verifica dei
requisiti soggettivi previsti al citato punto 7). Il contributo sarà erogato direttamente al soggetto attuatore
dell’intervento agevolato per l’intero periodo di preammortamento che, comunque, non potrà eccedere i
trentasei mesi. Successivamente, a seguito dell’accollo individuale, il contributo in conto interessi sarà
erogato al singolo beneficiario per l’intero periodo di ammortamento che, comunque, non potrà eccedere
i quindici anni.
9.3 Il valore del contributo in conto interessi da erogare è determinato in via provvisoria mediante applicazione
della percentuale media di contributo concedibile ai sensi del precedente punto 2.3).
9.4 Il valore del contributo in conto interessi è determinato in via definitiva mediante il rilascio a favore
dell’assegnatario/acquirente del certificato regionale attestante il possesso dei requisiti soggettivi.
10) ELENCO INDICATIVO E NON ESAUSTIVO DEI DOCUMENTI DA INOLTRARE ALL’ISTITUTO
DI CREDITO PER LA EROGAZIONE DEL MUTUO AGEVOLATO.
10.1) Costruzione.
a) intero progetto esecutivo munito del visto di approvazione delle competenti autorità;
b) planimetria generale del fabbricato e della sua area di pertinenza (se non contenuta nel progetto), con
precisi punti di riferimento atti all’individuazione dell’immobile;
c) relazione tecnico-descrittiva sulle caratteristiche generali e particolari della costruzione, con indicazione
della spesa presunta per la realizzazione dell'edificio, distinta nei capitoli (acquisto area, spese tecniche
e generali, costruzione, sistemazioni esterne), con indicazione altresì delle disponibilità a fronte della
spesa non coperta da mutuo;
d) perizia giurata sottoscritta da un tecnico abilitato attestante lo stato di esecuzione dell’opera da finanziare
al momento della presentazione della domanda (da presentare se le opere sono in corso di esecuzione).
10.2) Recupero.
a) titolo di proprietà dell’immobile e progetto delle opere (di risanamento o ristrutturazione) da eseguire,
munito del visto di approvazione delle competenti autorità (se prescritto);
b) planimetria generale del fabbricato e della sua area di pertinenza (se non contenuta nel progetto), con
precisi punti di riferimento atti alla individuazione dell’immobile;
c) relazione tecnica descrittiva delle opere di recupero da eseguire con indicazione della spesa prevista,
oppure computo metrico estimativo delle stesse, ovvero preventivo dettagliato di spesa, con
l’indicazione delle disponibilità a fronte della parte di spesa non coperta dal mutuo;
d) perizia giurata sottoscritta da un tecnico abilitato attestante lo stato di esecuzione dell’opera da finanziare
al momento della presentazione della domanda (da presentare se le opere sono in corso di esecuzione);
10.3) La documentazione sopra indicata potrà essere integrata su richiesta dell’Istituto Bancario mutuante.
11) PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL MUTUO AGEVOLATO
11.1) L’Istituto di Credito prescelto procede, tenendo conto esclusivamente dell’ordine di presentazione
delle domande, alla istruttoria delle richieste di mutuo sulla base della documentazione prevista dal precedente
punto 10).
Conclusa con esito positivo la predetta istruttoria, l’Istituto rilascia apposito attestato che sarà trasmesso
al richiedente e alla Regione Campania, Settore E.P.A...
L’attestato dovrà contenere l’indicazione della superficie utile e di quella non residenziale degli alloggi da
costruire, nonché della stima dei lavori da realizzare (costruzione e recupero). L’attestato dovrà indicare,
altresì, l’importo del mutuo concedibile.
11.2) Il Settore E.P.A., tenuto conto della positiva istruttoria bancaria, procede ad emettere il Decreto Dirigenziale
di concessione finanziamento che sarà trasmesso all’Istituto di Credito prescelto dal soggetto
attuatore.
Il Decreto Dirigenziale di finanziamento individua i soggetti legittimati alla stipula del contratto di mutuo,
determina l’importo del mutuo ammesso ad agevolazione, nonché la misura dell’agevolazione attribuita
all’attuatore.
Il decreto di concessione del contributo è comunque subordinato alla verifica di tutta la documentazione
che il soggetto attuatore ha autocertificato in sede di presentazione della domanda di partecipazione al
bando di concorso.
11.3) L’Istituto di Credito, entro 30 giorni dalla data in cui riceve il Decreto Dirigenziale di concessione
finanziamento da parte della Regione, procede alla deliberazione del mutuo.
L'Istituto procede alla concessione ed erogazione del mutuo alle condizioni stabilite nella convenzione;
quindi trasmette alla Regione gli estremi dell'atto di erogazione del mutuo, nonché l'importo di contributo
spettante, anche per la quota pertinente al c.d. preammortamento tecnico.
L'erogazione delle agevolazioni è subordinata all'assunzione dell'obbligo, da parte degli acquirenti e/o
assegnatari finali, a non cedere, non locare e ad abitare in maniera stabile e continuativa l’alloggio realizzato,
recuperato o acquistato, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento
pubblico dell’alloggio. Il mutuatario inoltre autorizza l’Istituto di credito al recupero, per conto della Regione,
dell’importo di contributo non più spettantegli in conseguenza di estinzione del mutuo, di alienazione
dell’alloggio, di decesso, o altra causa di cui l’Istituto venga a conoscenza. Tali obblighi possono
essere assunti contestualmente all'atto di acquisto.
12) DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DIVERSE CATEGORIE DI ATTUATORI
12.1 A parità di punteggio saranno preferite le Cooperative e/ o le Imprese edilizie che hanno beneficiato
di precedenti agevolazioni pubbliche
12.2 L’assegnazione degli alloggi da parte del Consiglio di Amministrazione della cooperativa edilizia
deve essere effettuata entro 10 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
12.3 Il trasferimento degli alloggi, per atto pubblico o per scritture autenticate nelle firme, dovrà avvenire
entro 18 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
12.4 Il mancato rispetto dei termini previsti dal presente articolo comporta la sospensione del contributo
che sarà ripristinato soltanto dalla data di assegnazione pubblica o di acquisto dell’alloggio.
12.5 La documentazione da produrre per il rilascio dei certificati regionali sul possesso dei requisiti soggettivi
previsti dalla normativa vigente, deve pervenire al Settore Edilizia Pubblica Abitativa entro sei mesi
dalla data di assegnazione da parte del C.d.A., per le cooperative edilizie, o del preliminare di vendita/
atto di acquisto debitamente registrato, per le imprese.
12.6 La documentazione da produrre per il rilascio del certificato regionale sul possesso dei requisiti
soggettivi va verificata alla data di assegnazione da parte del C.d.A per le cooperative edilizie e alla data
del preliminare di vendita recante data certa o all’atto di acquisto per le imprese.

12.7 I certificati regionali sul possesso dei requisiti soggettivi saranno rilasciati dal Settore Edilizia Pubblica
Abitativa entro 90 gg. dalla data di presentazione della documentazione, oppure entro 90 gg.
dall’ultima integrazione della stessa documentazione.
12.8 Gli atti di assegnazione pubblica o di acquisto devono necessariamente essere corredati del certificato
sul possesso dei requisiti soggettivi rilasciati dal Settore Regionale all’Edilizia Pubblica e Abitativa
per il singolo assegnatario o acquirente.
12.9 Ai sensi dell’art. 20 della legge 179/92, è fatto obbligo ai soggetti beneficiari di contributi di edilizia
agevolata, pena la decadenza del contributo stesso, di non alienare o locare l’alloggio prima dei cinque
anni decorrenti dall’assegnazione definitiva da parte del C.d.A. o dall’acquisto per le imprese. Per lo
stesso periodo l’alloggio deve essere utilizzato a titolo di abitazione principale dall’assegnatario o acquirente
o da un componente del nucleo familiare.
12.10 L’autorizzazione alla vendita e alla locazione prevista dall’art. 20 della legge 17/2/92 n° 179 è rilasciata
a condizione che il richiedente dimostri la permanenza nell’alloggio dalla data di assegnazione o
di acquisto fino alla data dell’istanza e che si siano verificate, successivamente alla data di assegnazione
o di acquisto dell’alloggio, le condizioni previste dall’art. 14 delle “Linee d’indirizzo tecnico per
l’esecuzione degli interventi di edilizia agevolata” approvate dalla G.R. con delibera n.1371 del
30.03.2001
13) FORMAZIONE GRADUATORIE
All’esame delle domande di partecipazione al Bando e alla conseguente formazione della graduatoria
provvisoria, provvederà il Settore E.P.A..
Avverso la graduatoria provvisoria i soggetti attuatori potranno produrre opposizione entro e non oltre 30
gg. dalla sua pubblicazione sul B.U.R.C., mediante plico raccomandato indirizzato a: Giunta Regionale
Campania – Settore Edilizia Pubblica Abitativa – Centro Direzionale Isola A/6 - 80143 - Napoli e con la
seguente dicitura: “Opposizione avverso graduatoria provvisoria del Bando di concorso per la concessione
di contributi di edilizia agevolata a favore di Cooperative e Imprese”.
14) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
La domanda dovrà essere compilata e trasmessa utilizzando esclusivamente il modello conforme ai
contenuti del presente Bando accessibile dal sito http://siba.regione.campania.it, entro e non oltre le ore
16,00 del giorno 09 settembre 2008.
Della data di spedizione fa fede la ricevuta di trasmissione telematica.


Maria Adinolfi
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 28 DEL 14 LUGLIO 2008