05 marzo 2008

Ricorso al T.A.R. avverso la delibera di nomina di quattro esperti in materia paesaggistico-ambientale.


Piedimonte Matese. In data 03/03/2008 è stato depositato dai consiglieri comunali del Gruppo “Casa delle Libertà” il ricorso al T.A.R. Avverso la delibera di Consiglio Comunale n.40 del 12/12/2007 recante la nomina di quattro esperti per le funzioni consultive in materia paesaggistico-ambientale. Nella seduta del Consiglio Comunale del 12/12/2007, il Presidente del Consiglio Comunale disponeva che la nomina degli esperti avvenisse con il sistema del voto segreto e limitato. Tale criterio di voto, tuttavia, veniva contestato dalla minoranza consiliare, che, intervenendo nella discussione, ne faceva rilevare l’illegittimità derivante dal mancato rispetto delle prerogative riservate alla minoranza consiliare sia dalla stessa L.R. 16/2004 che dallo Statuto dell’Ente. La minoranza, sempre nel corso del dibattito in Aula, avanzava la proposta di procedere alla votazione mediate voto limitato e separato, che tuttavia veniva respinta dall’Assemblea: in conseguenza di tanto la minoranza consiliare abbandonava l’aula. “Pertanto, cita il Comunicato diramato agli organi di stampa, i Consiglieri Comunali del Gruppo “Casa delle Libertà” chiedono, con il loro ricorso al T.A.R., l'annullamento della delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 12/12/2007, posto che la stessa è stata posta in essere in violazione delle norme che attengono al procedimento di formazione previsto per l’atto in questione ed in modo tale da non consentire ai ricorrenti stessi di poter svolgere regolarmente il loro ufficio (cfr.Cons. di Stato, Sez. V, 09/10/2007, n. 5280). Infatti l'art. 41, co. 2, della legge regionale n. 16/04 stabilisce che gli esperti siano designati dal Consiglio Comunale con voto limitato, cioè con un sistema di voto tale da consentire la tutela della minoranza. Inoltre anche lo Statuto del Comune di Piedimonte Matese, attraverso la previsione di cui all’art. 7, comma 11, prevede che “in tutti gli organismi di promanazione consiliare ed in ogni altra attività del Consiglio sia garantita la presenza delle minoranze. Nel caso di specie, il Consiglio Comunale di Piedimonte Matese ha violato la richiamata garanzia di rappresentanza della minoranza, prevista sia dall’art. 41 della L.R. 16/2004 che dall’art. 7 dello Statuto comunale e valevole non solo nel caso di elezione di organi politici ma anche di designazione di componenti tecnici ed esperti (C. Cost., sent. n. 453/1990), allorché ha deliberato di procedere alla votazione unicamente con il sistema del voto limitato che, in considerazione del numero dei componenti dell’Assemblea Elettiva dell’Ente e del numero di consiglieri facenti parte della maggioranza consiliare, non avrebbe mai consentito alla minoranza di eleggere un proprio esperto. L’assunto che precede trova peraltro conferma in una recente pronuncia del TAR che, in fattispecie identica, ha dichiarato l’illegittimità dell’elezione degli esperti in seno alla C.E.C.I. del Comune di Caserta, avvenuta con le stesse modalità di voto adottate dal Consiglio Comunale di Piedimonte Matese nel caso in esame (T.A.R. Campania Napoli Sez. I, 12-12-2005, n. 20146). Ancora una volta ha prevalso l'arroganza a discapito dei più elementari principi di democrazia e di rappresentanza.”

Fonte: Comunicato Stampa