18 giugno 2021

L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO LEGITTIMA E BLINDATA DA PLURIMI PARERI LEGALI

PIEDIMONTE MATESE - “Con somma incredulità e stupore abbiamo ieri ricevuto la impropria nota della Regione Campania, a firma della dirigente della Direzione Generale per le Politiche agricole, Maria Passari, e del Dirigente della UOD Infrastrutture Rurali ed Aree Interne, Sergio Caiazzo, che fa il paio con la pervicace azione di disturbo dell’inappagato ex reggente Alfonso Santagata verso l’operato della nuova amministrazione dell’Ente consortile.  Al sol fine di evitare inutili e sgradevoli speculazioni, appare opportuno fornire le seguenti precisazioni dirette a far comprendere sia la piena legittimità della delibera adottata dal Consiglio dei delegati del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano n. 2 del 31 maggio scorso, che le non corrette deduzioni ed ingerenze impresse nella succitata nota della direzione generale Agricoltura della Regione Campania”. Lo dichiara Franco Della Rocca (nella foto), neo presidente del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, all’indomani della nota della Regione Campania che parte dall’errato presupposto di una presunta e mai avvenuta elezione di Alfonso Santagata a Presidente dell’Ente, risalente al febbraio 2017 quando, invece, il Consiglio prese solo atto della sua assunzione della carica di Presidente per effetto di un automatismo di legge. “Manifesta è l’inconferenza della sbandierata nota a firma di Passari e di Caiazzo i quali, travalicando innanzitutto le proprie prerogative e competenze, forniscono personalissime interpretazioni della L.R. 4/03 e dello Statuto Consortile, tentando arbitrariamente –favorendo così inspiegabilmente Santagata - di delegittimare l’operato posto in essere dal Consiglio dei delegati, nonché mettere in discussione la legittima ed ampia maggioranza accordata alla neo Presidenza.  Le questioni afferenti, infatti, l’elezione del Presidente trattandosi di atto "uti socius", attengono all’esclusiva competenza del Consiglio dei delegati, ove alcuna ingerenza risulta normativamente accordata alla Regione”, fa rilevare il nuovo vertice del Sannio Alifano. Più nello specifico, ciò risulta lampante dal contenuto della stessa Legge Regionale 25 febbraio 2003, n. 4 rubricata “Nuove norme in materia di bonifica integrale” che, all’articolo 30 rubricato “Controllo di legittimità e merito”, sancisce che:

“1. Sono soggette al controllo di legittimità e di merito da parte della Giunta regionale le deliberazioni concernenti il piano di classifica del territorio per il riparto della contribuenza, nonché quelle di approvazione del bilancio preventivo.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1, salvo quanto previsto al comma 5, divengono esecutive se la Giunta regionale non ne pronuncia l’annullamento per illegittimità nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dei processi verbali ovvero se, nello stesso termine, non invita, con richiesta motivata, il Consorzio a riprenderle in esame.

3. Parimenti le deliberazioni divengono esecutive se, entro i termini suddetti, la Giunta regionale dà comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità né motivi per richiedere il riesame.

4. Le deliberazioni di conferma integrale o parziale e quelle di riforma dell’atto in conformità dei rilievi sono soggette al solo controllo di legittimità da parte della Giunta regionale.

5. Le deliberazioni di cui al comma 1 restano depositate presso la sede del Consorzio per trenta giorni e del deposito è data notizia a mezzo di avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

6. Avverso dette deliberazioni è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito nel Bollettino Ufficiale della Regione.

7. La Giunta regionale decide sui ricorsi nei successivi sessanta giorni, contestualmente all’esame della deliberazione, a norma del comma 1”; mentre la medesima legge, all’art. 31 rubricato “Controllo di legittimità”, prescrive che “1.Sono soggette al controllo di legittimità da parte della Giunta regionale le deliberazioni concernenti:

a) il bilancio preventivo e sue variazioni;

b) il conto consuntivo;

c) l’assunzione dei prestiti e mutui;

d) i ruoli di contribuenza.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 divengono esecutive se la Giunta regionale non ne pronuncia l’annullamento nel termine di trenta giorni dal ricevimento dei processi verbali.

3. Il termine di cui al comma 2 è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi. Dalla data di ricevimento delle controdeduzioni decorre un nuovo termine di giorni venti.”.

Alla luce di tutto ciò, posto che, dal combinato disposto dei summenzionati articoli, alcun controllo di legittimità e/o merito risulta accordato alla Giunta Regionale in relazione alle deliberazioni vertenti sulla “elezione Presidente” essendo, invece, detto controllo strettamente limitato a tassative ipotesi in cui, si ribadisce, non vi rientrano quelle vertenti l’elezione del Presidente, non si accetta alcuna forma di ingerenza, interpretazioni “ad hoc” e pruriginose speculazione di correnti politiche. Stia sereno Santagata”, conclude il Presidente Della Rocca.

Pietro Rossi