22 ottobre 2012

“ATO 5”, rilancia Di Costanzo: è fondamentale!


Ing. Angelo Di Costanzo, presidente Ato 5

ALVIGNANO. Il sindaco di Alvignano precisa al Presidente della Commissione Consiliare Speciale per la Trasparenza, per il Controllo delle Attività della Regione e degli Enti Collegati e dell'utilizzo di tutti i Fondi, Caputo, e al Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Paolo Romano, la valenza dell'Ato5. "Staccare la provincia di Caserta dalla gestione dell'Ato2 di Napoli è fondamentale. Ed in ogni caso nessuno percepirà indennità e quant'altro. Se poi si vuole parlare di 'carrozzoni' si guardi al Consorzio Idrico Terra di Lavoro ed alla gestione finora portata avanti..." . Mi pregio rappresentare le ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato la costituzione dell’A.T.O. n.5. Con la Legge n. 36 del 5 gennaio 1994 (oggi confluita nel D.Lgs. 152/2006) si definiscono i criteri per la gestione del S.I.I. (Servizio Idrico Integrato) che è “costituito dall’insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue” secondo le fatidiche “3 e”: efficienza, efficacia ed economicità. Il S.I.I., pertanto, si inquadra come Servizio Pubblico Locale di “rilevanza economica” per cui resta escluso ogni potere delle Regioni di pervenire ad una diversa qualificazione (Corte Cost. 17 novembre 2010, n. 325). Le Regioni non sono, quindi, competenti a disciplinare il S.I.I. come servizio privo di rilevanza economica e a stabilire autonomamente sia le forme giuridiche dei soggetti cui affidare il servizio sia il termine di decadenza degli affidamenti in essere. Tali compiti sono riservati alle Autorità d’Ambito e vengono delineati dal Capo II della Legge n. 36/94 (Artt. 8-11) che elenca i punti cardine dell’organizzazione del S.I.I.: il territorio definito come A.T.O., le forme costitutive (ex Legge n. 142/90) dell’Ente d’Ambito chiamato all’organizzazione del S.I.I., le modalità di affidamento al “soggetto gestore”, il trasferimento delle infrastrutture a quest’ultimo che si fa carico degli oneri relativi all’ammortamento degli eventuali mutui contratti dai Comuni per la realizzazione delle opere medesime (Art. 12) aspetto non trascurabile per le derelitte finanze degli Enti Locali che vivono sotto la spada di Damocle del “patto di stabilità”. In sostanza l’Ente, così come ribadito dall’Art. 148 del D.Lgs. 152/06 “è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun A.T.O. alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad esse spettanti in materia di S.I.I. ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche e fognarie” e che ha come mission l’organizzazione, nel territorio di competenza, dell’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell’acqua ad uso civile nonché di quelli di fognatura e depurazione della acque reflue (intese come l’insieme delle domestiche, delle industriali e di quelle assimilabili alle domestiche) nonché di provvedere all’organizzazione ed al controllo della gestione del servizio affidata al soggetto gestore individuato. A ciò si aggiunge che la costituzione in consorzio dei comuni individuati dalla L.R. non è un atto volontario, bensì obbligatorio. Nel frattempo, però, con l’art. 2, comma 186-bis della Legge n. 23 dicembre 2009, n. 191 (introdotto con l’art. 1, comma 1-quinquies del D.L. 25 gennaio 2010 n. 2 convertito dalla Legge del 26 marzo 2010, n. 42) è stata disposta: a) la soppressione delle autorità d’ambito territoriale ottimali (AATO) entro “un anno dalla data di entrata in vigore della legge 191/2009 del 1 gennaio 2010; b) l’attribuzione con legge, da emanare entro il 1 gennaio 2011 da parte delle Regioni, ad altri enti delle funzioni già esercitate dalle AATO, “nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”; c) la permanenza dell’efficacia dell’art. 148 del d.l.vo 152/06 in ciascuna regione sino all’entrata in vigore della suddetta legge regionale di attribuzione delle funzioni già esercitate dalle AATO. In conseguenza di ciò si è posta in dubbio la legittimità dell’avvenuta nomina da parte dell’ATO 5 Terra di Lavoro degli organi di gestione e di controllo. Tuttavia è agevole evidenziare che in nessun punto della Legge di abrogazione si fa divieto alle nomine de quibus soprattutto tenuto conto che i predetti organi sono stati nominati per il funzionamento di A.T.O. già formalmente istituiti per Legge Regionale.
Peraltro, in ragione dell’inerzia di alcune assemblee regionali, il governo nazionale ha, di fatto, congelato l’abrogazione e i termini di scadenza sono stati “prorogati”, dapprima, al 31 marzo 2010 (art. 1, comma 1 d.l. 29 dicembre 2010, n. 225), successivamente, al 31 dicembre 2011 (dpcm 25 marzo 2011) e, infine, al 31 dicembre 2012 (art. 13, comma 2, d.l. 29 dicembre 2011, n. 216) e tale e uguale destino si prevede anche per il 2013 attesa la mancanza di novità. Inoltre, con riferimento alle diverse competenze tra Regioni e Stato ed alla facoltà di quest’ultimo riguardo la soppressione delle A.A.T.O., va detto che la Corte Costituzionale, con sentenza 12 aprile 2011, n. 128, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1° quinquies del d.l. 25 gennaio 2010, n. 2 conv. dalla Legge del 26 marzo 2010, n. 42 (con il quale, è stato introdotto il comma 186-bis dell’art. 2 della l. 191/2009), in quanto “la disciplina delle Autorità d’Ambito rientra nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell’ambiente, di competenza legislativa esclusiva dello Stato”. Tale disciplina attiene alla tutela della concorrenza, perché l’individuazione di un’unica Autorità d’ambito consente la razionalizzazione del mercato ma attiene, allo stesso tempo, alla tutela dell’ambiente, perché l’allocazione delle competenze sulla gestione all’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale serve a razionalizzare l’uso delle risorse nonché le interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della “biosfera” intesa “come sistema […] nel suo aspetto dinamico”. Lo Stato ha, pertanto, piena facoltà di disporre la soppressione delle Autorità d’Ambito. Ciò non significa – osserva, tuttavia, la Corte – che alle Regioni sia vietato qualsiasi intervento al riguardo. Infatti, lo stesso art. 1, comma 1-quinquies del d.l. n. 2 del 2010, nel prevedere che “le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”, riserva al legislatore regionale un’ampia sfera di discrezionalità, consentendogli di scegliere i moduli organizzativi più adeguati a garantire l’efficienza del S.I.I., nonché forme di cooperazione fra i diversi enti territoriali interessati. Tale facoltà non è mai stata esercitata dalla Regione Campania; al contrario il Consiglio Provinciale di Caserta, in due consiliature successive e marcate da un opposto orientamento politico della maggioranza, ha dimostrato ben diverso attivismo e medesimi intenti. Sotto la Presidenza De Franciscis, prima condividendo e sostenendo (con del. n. 74 del 19 dicembre 2006) l’emendamento alla legge finanziaria del 2007 che con l’art. 3 modificava la L.R. n. 14/97 e portava le A.A.T.O. da quattro a cinque e poi, una volta varata la norma (L.R. n. 1 del 19 gennaio 2007), approvando (con del. n. 31 del 27 luglio 2007) lo Statuto del Consorzio obbligatorio di funzioni denominato “Ente d’Ambito Terra di Lavoro”. Esso è composto da n. 28 articoli, tra questi alcuni ci permettono di chiarire che la costituzione dell’ATO n.5 non comporta aggravi di spesa sui cittadini campani. L’Art. 25, infatti, riguarda i costi di gestione dell’Ente e rimanda direttamente all’Art. 148, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, “…i costi di funzionamento della struttura operativa dell'Autorita' d'Ambito, determinati annualmente, fanno carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all'Autorita' d'Ambito.” I costi sono, pertanto, a carico della Provincia e dei suoi 104 Comuni (ad eccezione di quelli con meno di 1.000 abitanti che hanno facoltà di non aderire) fino ad oggi assegnati all’Ambito n. 2 Napoli-Volturno. Proprio l’art. 2 della L.R. n. 14/97 è stato così modificato: “al comma i), dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera e): ATO n. 5, denominato ‘Terra di Lavoro” e, in modo perentorio, viene sancito che “tutti i comuni della provincia di Caserta che nella cartografia allegata sotto la lettera a) sono assegnati all’ATO n. 2 (Napoli-Volturno) passano all’ATO n. 5 (Terra di Lavoro).” Va da se allora che trovandoci di fronte ad un mero trasferimento di Comuni da un ambito territoriale (il n. 2) ad un altro (il n. 5), la costituzione dell’ATO n.5 non comporta nessun aggravio di spesa sulla fiscalità generale. Peraltro è importante citare l’Art. 154, comma 1 del D.lgs 152/2006. Esso stabilisce che: “…la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed e' determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'Ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio del "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”. Tale articolo è stato abrogato nella sola parte che si riferisce alla remunerazione del capitale investito e prevede, quindi, che una quota parte dei costi di gestione dell’Autorità siano posti a carico della tariffa; si è consolidato il principio che tali costi sono tutti quelli che non rientrano in quelli di funzionamento della struttura previsti all’art 148 (es. retribuzione CdA, collegio dei revisori, ecc.). In conseguenza di ciò un’eventuale rinuncia a qualsivoglia emolumento da parte degli amministratori – come nel caso di specie - comporterebbe il rispetto non solo dei recenti interventi normativi in tema di contenimento della spesa pubblica, meglio noti come “spending review” ma anche il rispetto delle volontà del popolo espressosi attraverso il referendum del 2011. Questo è l’ambito normativo nel quale si è fin qui sviluppato il tragitto che ha portato alla nomina della Presidenza e del C.d.A. dell’ATO n. 5 in conformità di quanto previsto dalla citata L.R. 14/97. Peraltro le predette nomine rispondono – a differenza di quanto ritenuto da un Comune della Provincia che ha proposto ricorso al TAR, ai principi di «economicità, efficacia ed efficienza» atteso che a distanza di circa 17 anni dalla sua costituzione, l’ATO n.2 “Napoli-Volturno” non è riuscito neanche ad individuare un gestore unico del SII che, al contrario, rimane parcellizzato sul territorio tra mille piccoli gestori locali (contravvenendo ai principi sopra menzionati). Al contrario, vale citare la Delibera del CdA n.5 del 18 Giugno 2010, che nell’affidamento il SII per la sola città di Napoli alla Società ARIN SpA suddivide il resto del territorio in due sub-ambiti e demandando all’ATO n.5 il compito di organizzare il Servizio nel territorio della Provincia di Caserta. Parimenti non si comprendono i richiami contenuti nel ricorso di cui sopra circa la manifestata volontà da parte del Comune di Napoli (che ha in una SpA il suo gestore) di dar via ad un governo pubblico dell’acqua. Se la Regione Campania ha scelto che il suo territorio venga diviso in n.5 A.T.O. le attività poste in essere dalla Provincia di Caserta risultano conformi al dato normativo che ha preso atto della errata suddivisione pre esistente. Particolarmente incomprensibili e pretestuose appaiono, infine, le accuse di illegittimità mosse nei confronti dell’Assemblea che ha costituito l’ATO n. 5, a seguito del recente decreto sulla spending review (D.L. n. 95/2012 convertito con la Legge n. 135/2012). A parte la inapplicabilità della predetta norma a enti già istituiti si segnala, in ogni caso, che la nomina del Presidente, del CdA e dell’Organo di controllo risultano conformi alle recenti norme sul contenimento della spesa pubblica (ad esempio, ai membri del CdA non verrà corrisposto alcun compenso). Peraltro è il caso di evidenziare che le predette nomine sono state effettuate con il parere favorevole di 38 Sindaci, nessun contrario, e 2 astenuti. Analogamente nell’Assemblea del 5 ottobre u.s. nella quale si è provveduti alla nomina del C.d.A., i presenti sono arrivati a 50 ed il CdA dell’Ente è stato eletto con una ancor più larga maggioranza. In conclusione, va rammentato il recente parere sulla legittimità della costituzione dell’ATO 5 richiesto dal Presidente dell’Ente d’Ambito Napoli Volturno al Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Al riguardo il Ministero nulla ha obiettato circa la legittimità della sua costituzione ma si è limitato a suggerire di focalizzare l’attenzione sull’opportunità di detta costituzione, un aspetto che, anche per quanto in memoria, appare fortemente a favore di chi ha con coraggio deciso di far partire il SII - anche e finalmente - in Terra di Lavoro. Nel restare a disposizione per ogni altro chiarimento o notizia ritenuta utile, si porgono distinti saluti. 

Ing. Angelo Di Costanzo, presidente Ato 5