08 febbraio 2010

IL SINDACO DI PIEDIMONTE MATESE VIETA L’USO DI BOMBOLETTE SPRAY PER CARNEVALE.


PIEDIMONTE MATESE. In occasione del Carnevale, come è accaduto negli ultimi anni, vengono poste in vendita bombolette spray imbrattanti, fialette a base di componenti chimici maleodoranti e “scherzi di Carnevale” a base di inchiostro o altro, il tutto addirittura privo del marchio di omologazione CE attestante la conformità ai requisiti essenziali previsti dalle Direttive Comunitarie in materia di sicurezza, sanità pubblica e tutela del consumatore. Il Sindaco di Piedimonte Matese Avv. Vincenzo Cappello (nella foto), considerando che le suddette bombolette spray, fialette maleodoranti e gli “scherzi di Carnevale” a base di inchiostro possono arrecare danni, anche irreversibili, alle persone, alle cose loro appartenenti, all’ambiente ed al patrimonio artistico ed architettonico della Città di Piedimonte Matese e dato atto che i materiali sopra descritti vengono usati con particolare leggerezza ed imperizia, soprattutto in luoghi pubblici, affollati per l’occasione da bambini ed anziani, dando origine ad offese fisiche di qualsiasi entità, ha ravvisato la necessita di provvedere in merito. Infatti, con l’Ordinanza Sindacale N° 28 del 08/02/2010, il Sindaco Cappello, ha vietato la vendita, la distribuzione e l’uso in pubblico, su tutto il territorio comunale, di bombolette spray imbrattanti (ad esclusione delle stelle filanti e/o coriandoli in bomboletta spray), fialette a base di componenti chimici maleodoranti e scherzi a base di inchiostro o materie simili e di tutto ciò che non riporti il marchio di omologazione CE attestante la conformità ai requisiti essenziali previsti dalle Direttive Comunitarie in materia di sicurezza, sanità pubblica e tutela del consumatore. Parimenti è stato vietato, in luoghi pubblici, l’uso ed il lancio di uova marce, di buste contenenti liquidi e di quant’altro possa arrecare danni alle persone, alle cose loro appartenenti, all’ambiente ed al patrimonio artistico ed architettonico della Città di Piedimonte Matese. Pertanto, i trasgressori saranno puniti con il sequestro dei prodotti e con una sanzione economica pari ad un minimo di Euro 25,00 ed un massimo di Euro 500,00 secondo le vigenti normative. Il Sindaco ha stabilito che gli eventuali danni cagionati da persona minore, ovvero incapace, ai sensi degli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile, il risarcimento è dovuto dai genitori o da chi ne esercita le veci. Gli organi di Polizia Municipale e la Forza Pubblica vigileranno sul rispetto dell’ordinanza sindacale.

Pietro Rossi