16 novembre 2008

SANTORO RICORRE AL TAR CAMPANIA PER L’ANNULLAMENTO DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2007 DEL COMUNE DI BAIA LATINA.


Baia Latina. Con ricorso al Tribunale Amministrativo della Campania, Michele Santoro (nella foto) nella qualità di Consigliere Comunale del Comune di Baia e Latina (ce), ha presentato ricorso per l’annullamento previa sospensione:
a) della Deliberazione del Consiglio Comunale di Baia e Latina dell’11.9.2008 n. 43 ad oggetto “approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2007, art. 227 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267”; b) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale tra i quali gli allegati alla delibera sub a) : 1. la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 12/06/2008 di approvazione della Relazione illustrativa del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2007; 2. il conto del Bilancio; 3. il Conto del Patrimonio; 4. il conto del Tesoriere dell'Ente; 5. la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 6. la determinazione n. 200 del 30/04/2008 di verifica contabile per la formazione del Conto del Bilancio esercizio 2007 con allegato l’elenco del residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 7. il conto della gestione dell’economo; 8. la dichiarazione relativa alla concordanza tra le partite del Conto del Tesoriere e le scritture contabili dell’Ente rilevate nel Conto del bilancio; 9. la certificazione relativa alle anticipazioni di tesoreria; 10. l’attestazione relativa alla regolare emissione dei mandati di pagamento; 11. l’attestazione relativa ai debiti fuori bilancio; 12. la deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 28/09/2007 relativa alla salvaguardia degli equilibri del bilancio dell’esercizio finanziario 2007; 13. la relazione del Revisore dei Conti.
Il ricorrente, Consigliere Comunale Michele Santoro, ha richiesto al responsabile del servizio finanziario la visione dei mandati di pagamento effettuati dall’Ente nell’anno 2007, al fine di verificare, nell’esercizio delle sue facoltà di Consigliere, l’attendibilità del rendiconto della gestione comunale dell’esercizio finanziario 2007. L’indicata documentazione, non gli è stata data facoltà di esaminarla. Non gli è stata consentita l’esplicazione di naturali prerogative (estrazione di copia o anche solo visione degli atti comunali) proprie del suo mandato di Consigliere, con la negazione dell’esercizio delle sue facoltà di esame dell’operato della Amministrazione. Essendogli stato impedito, di verificare de visu i documenti, ha in sede consiliare presentato motivata richiesta di sospensiva della votazione ai sensi dell’art. 30 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale per poter valutare con piena cognizione di causa l’operato dell’Ente e quindi esprimere un voto consapevole; La maggioranza consiliare, senza sospendere la votazione, ha proceduto nella stessa seduta all’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2007, con tutti gli allegati ed al ricorrente ed al suo collega di gruppo non è rimasto che esprimere voto contrario per non essere stati ammessi all’esame di tutti gli atti necessari per esprimere un voto consapevole nonché per i motivi emergenti anche solo dalla incompleta conoscenza degli atti.
I provvedimenti impugnati, continua Michele Santoro, sono illegittimi e vanno annullati, previa adozione di idonee misure cautelari, per i seguenti motivi:
I.- violazione dell’art. 3 e 97 della costituzione. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 43 DEL DLGS 267/2000, DELL’ART. 24 DELLA L. 816/1985, DELL’ART. 30 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ECCESSO DI POTERE PER ASSOLUTO DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.
Infatti, Ai sensi dell’art. 43 del dlgs 267/2000: “1. I consiglieri Comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall’articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni. 2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli Uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.”.
Ancora, ai sensi dell’art. 24 della l. 816/1985: “I consiglieri comunali, i consiglieri provinciali e i componenti delle assemblee delle unità sanitarie locali e delle comunità montane, per l’effettivo esercizio delle loro funzioni hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'ente e degli atti preparatori in essi richiamati nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato.”
Già l’art. 31 comma 5 della l. 142/90 disponeva: “5. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.”
2. - Tale tutela ha trovato nel tempo avallo costante anche di tipo giurisprudenziale: “Dall’art. 43 del d.lg. n. 267 del 2000 si desume in modo univoco che i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti comunali che possono essere utili all'espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione, ivi compresi i provvedimenti assunti dai dirigenti comunali. Si desume altresì che la richiesta di accesso avanzata dal consigliere comunale a motivo dell'espletamento del proprio mandato si appalesa congruamente motivata, senza che occorra alcuna ulteriore precisazione circa le specifiche ragioni della richiesta, e non può essere disattesa dall'amministrazione comunale. Né il diritto di accesso può essere subordinato ad una specifica utilità delle informazioni e notizie all’espletamento del mandato. Invero, allorquando una istanza di accesso è presentata per l'espletamento del mandato, risulta insita nella stessa l'utilità degli atti richiesti al fine dell'espletamento del mandato. Dal termine "utili” contenuto nella norma in esame, non consegue quindi alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, bensì deriva l'estensione di tale diritto a qualunque documento amministrativo comunale reputato dal consigliere stesso utile all’espletamento del mandato. Deve ritenersi, pertanto, illegittimo il provvedimento con il quale si nega ad un consigliere comunale di accedere a determinazioni dirigenziali, sulla base della considerazione che il consigliere deve dimostrare l’effettiva utilità dell'accesso stesso rispetto al proprio mandato. Né rileva la difficoltà organizzativa opposta, in quanto gli enti locali, al pari di tutte le amministrazioni pubbliche, sono tenuti a curare tutti gli adempimenti a loro carico, e quindi a dotarsi di tutti i mezzi necessari all’assolvimento dei loro compiti.” (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 16 marzo 2006, n. 3026);
Ne segue la illegittimità dei provvedimenti comunali che non hanno consentito l’accesso agli atti e la sospensione dell’esame dell’argomento, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento del Consiglio comunale, per non essere stato il consigliere posto nella condizione di esercitare ex informata coscientia il suo mandato.
violazione e falsa applicazione dell’art. 227 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. eccesso di potere per difetto di motivazione.
La approvazione intervenuta è comunque illegittima per le ragioni rappresentate in Consiglio e dallo stesso disattese senza motivazione.
a. in quanto contiene riferimenti ad atti di spesa illegittimi in quanto mancanti del prescritto ed obbligatorio impegno di spesa;
b. perchè nessun documento contabile di fornitura di merce contiene la dichiarazione, prevista ed obbligatoria dal decreto legislativo 267/2000, che quanto consegnato corrisponde per quantità e qualità a quanto ordinato.
c. perchè mancano i riferimenti certi che il Revisore dei Conti ha effettuato i previsti controlli a campione.
d. Perchè gli acquisti e le forniture di servizi sono avvenute in modo non conforme all'Articolo 191 del decreto legislativo 267/2000 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese".
e. perché i consiglieri comunali non sono stati messi in condizione di verificare e visionare i mandati di pagamento.
f. Perché vi sono diverse determine adottate nell'anno 2007 per le quali non è stato emesso il relativo mandato di pagamento;
g. Perché non è stata assicurata la copertura finanziaria prevista dalla legge per i servizi a domanda individuale;
h. Perché vi sono diverse fatture acquisite agli atti del comune nel 2006 e liquidate nel 2007;
i. Perché nella liquidazione delle fatture pervenute al comune non si è seguito un ordine cronologico;
j. Perché non si è provveduto nell'anno 2007 alla liquidazione di spese obbligatorie;
k. Perché risultano giacenti agli atti diverse fatture che non sono state liquidate.
Si tratta, in definitiva, di assicurare il libero esercizio del munus publicum di un Consigliere Comunale eletto e di conseguenza, la difesa di una valutazione, con piena cognizione di causa, della correttezza ed efficacia dell’operato dell’Amministrazione. Ciò mentre è ben noto che il diritto soggettivo pubblico dei Consiglieri Comunali e Provinciali di accedere agli atti dell’Ente locale (espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività) è direttamente funzionale non tanto ad un interesse personale del Consigliere comunale o provinciale, quanto alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato conferito..

Pietro Rossi