04 luglio 2008

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASSOLINO EMANA DECRETO PER GLI INCENDI BOSCHIVI.


Piedimonte Matese. Con il Decreto n.124 del 20 giugno scorso, il Presidente della Giunta Regionale della Campania On. Antonio Bassolino ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli Incendi Boschivi. Visto . lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio della Regione Campania
dal 25 giugno al 30 settembre 2008 è stata disposta, in ragione delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, l’applicazione del divieto, di cui alla DGR n° 1508 del 31/08/2007, di bruciatura di vegetali loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, e agli orti, giardini parchi pubblici e privati.
Per la salvaguardia delle zone a rischio di incendio nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi all’aperto nei boschi. E’ vietato a chiunque accendere fuochi nei pascoli, cioè nelle aree i cui soprassuoli sono rivestiti da cotico erboso permanente anche se sottoposto a rottura ad intervalli superiori ai 10 anni e anche se interessati dalla presenza di piante arboree od arbustive radicate mediamente a distanza non inferiore ai 20 metri.
Nel periodo sopra citato, nei boschi e nei pascoli sono vietate, le seguenti attività:
a) far brillare mine;
b) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
c) usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d’incendio. Nel restante periodo dell’anno è vietato accendere fuochi nei boschi di cui in precedenza e per una distanza
da essi inferiore a 50 metri e nei pascoli.
Fermo restando quanto previsto dal Codice Penale, è stato ricordato che:
le violazioni saranno punite con le sanzioni amministrative previste dalla legge, vale a dire il pagamento di una somma non inferiore ad Euro 1032,91 e non superiore ad Euro 10329,14;
mentre le violazioni all’art. 6 commi 4, 5, 6, 7 e 8 saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall’art. 47, comma 1, lett. b) dell’allegato C alla L.R. 11/96 vale a dire il pagamento di una somma da un minimo di Euro 51,65 ad un massimo di Euro 516,46. Le violazioni del divieto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, e agli orti, giardini parchi pubblici e privati, di cui alla DGR n° 1508 del 31/08/2007, saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall’art. 47, comma 1, lett. b) dell’allegato C alla L.R. 11/96 vale a dire il pagamento di una somma da un minimo di Euro 51,65 ad un massimo di Euro 516,46. Le Prefetture della Regione Campania, per quanto di competenza, faranno obbligo ai Sindaci dei Comuni interessati dagli incendi boschivi o di quelli ove esistono patrimoni forestali di particolare pregio di dare la massima pubblicità al decreto e comunicare l’elenco e l’ubicazione delle prese idriche esistenti sul territorio comunale ai competenti Settori Tecnici Amministrativi Provinciali delle Foreste (S.T.A.P.F.) della Regione; le Comunità Montane, le Amministrazioni Provinciali, il Corpo Forestale Dello Stato, le Associazioni per a Protezione della natura, a voler consentire la massima divulgazione sul territorio della Regione Campania del Decreto in oggetto.

Pietro Rossi