16 aprile 2008

Eolico di Ciorlano, un abuso spacciato per esempio da seguire.


Ciorlano. La società Dotto s.r.l. ha realizzato un parco eolico da 20 MW nel comune di Ciorlano, presso la località Colle La Croce, ed ha in fase di realizzazione nel comune limitrofo di Pratella un ampliamento della potenza pari a 10 MW, in località Colle Cupone e Monte Cappella. Proprio la Dotto ha affermato: “L'intera fattoria eolica consiste in 10 aerogeneratori Vestas modello V80-2000 KW, ognuno avente una turbina controvento a passo regolabile con un'imbardata mobile e un rotore a tre pale avente diametro pari 80 mt. La fattoria di Ciorlano, la prima nella provincia di Caserta, costituisce un vanto non solo per la società che l'ha costruito, ma per l'intera regione. L'impatto visivo minimo, nonché l'indotto in termini occupazionali, hanno fatto del comune di Ciorlano un esempio per i comuni limitrofi e dell'intera provincia di Caserta”. Peccato che ‘l’allegra fattoria’ sia stata costruita senza rispettare l’art. 22 della Legge Regionale 01/09/1993, n.33 nel punto in cui si analizzano le zone ‘C’ del piano territoriale (non ancora attuato dai vertici del Parco del Matese) che riguarda proprio la zona di Ciorlano e che recita: “Zona di riserva controllata (zona «C»). Vanno incentivate le attività agricole, zootecniche e silvocolturali tradizionali ed il mantenimento dell'integrità terriera nelle aziende contadine. Sono agevolate, inoltre, le attività socio-economiche e le realizzazioni abitative ed infrastrutturali compatibili con i principi ispiratori del Parco, nonché lo sviluppo delle strutture turistico-ricettive delle attrezzature pubbliche e dei, servizi complementari al Parco. Gli strumenti di piano esistenti e quelli in via di formazione dovranno prevedere: a) la progressiva attenuazione dei guasti urbanistici in atto; b) la armonizzazione paesaggistica delle nuove strutture edilizie, alle impostazioni architettoniche esistenti; c) il recupero e/o restauro del patrimonio edilizio appartenente al tessuto urbano di significato storico; d) la valorizzazione delle risorse locali con particolare riguardo all'artigianato ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli ed alla tipicità dei prodotti. 3. Tutte le opere pubbliche che dovranno essere realizzate all'interno delle zone «B» e «C» ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali ed i rimboschimenti dovranno ricevere l'approvazione dell'Ente Parco. 4. In tutto il Territorio del Parco valgono i divieti generali di cui all'art. 11 comma terzo della Legge 394/91”. Articolo 11 che recita: “Nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati: a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale”. L’eolico di Ciorlano non ha rispettato nessuna di queste previsioni normative. Specie se ci riferiamo ai passaggi sia dello Statuto del Parco che della Legge del 91 sottolineate in grassetto. Ricostruzione legislativa limitata dato che non siamo in un aula di Tribunale ma le leggi e i regolamenti sul tema sono numerosi. Bastava applicare la legge in via analogica e a Ciorlano non sarebbe sorto nessun Parco Eolico. Ci dimentichiamo poi il ‘sommo principio’ dell’Impatto Ambientale soggetto a valutazione dagli organi preposti, ma proprio gli amministratori si sono nascosti dietro la l’ombrello della lacuna legisltativa visto che la parola ‘eolico’ non compare mai in questi Statuti e Leggi! Verissimo...ma a questo punto ci chiediamo: un parco eolico non rientra in quelle attività che ‘possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat (Legge 394/91)? Chi ha permesso tutto ciò? I vertici del Parco del Matese perchè non sono intervenuti in merito? Ciorlano, stando alle cronache, è un comune che fa parte del Parco. Forse per l’ennesima volta si è agito con troppa superficialità.


di Alberto Gatto

fonte:gazzetta di caserta