Dal 1° aprile parte la Mediazione per le liti minori. In Campania chiusura facile per oltre 18.500 contenziosi fiscali Più
 semplice chiudere le liti fiscali minori, di valore fino a 20mila euro,
 a partire dal prossimo 1° aprile. Per gli atti notificati da questa 
data in poi, infatti, entra in vigore l’istituto della mediazione 
tributaria che apre una finestra di dialogo prima del contenzioso vero e
 proprio e, in caso di accordo, prevede anche una riduzione al 40% delle
 sanzioni. I numeri 
del contenzioso in Campania - Nel 2011 il numero dei ricorsi è diminuito
 dell’11% rispetto al 2010, passando da 29.982 a 26.740, il numero delle
 vittorie rimane invariato attestandosi intorno al 60%, mentre l’indice 
di vittorie per valore aumenta del 10.5%, attestandosi al 70,5% 
(rispetto al 60% dell’anno precedente). Modalità
 e tempistica: primo passo la mediazione - La nuova disciplina della 
mediazione prevede, quindi, che il ricorso davanti alle Commissioni 
tributarie sia obbligatoriamente preceduto dalla proposizione, da parte 
del contribuente, di un reclamo circostanziato all’Agenzia delle 
Entrate. L’istanza, che può contenere oltre all’eventuale proposta di 
mediazione anche una richiesta di sospensione dell’atto impugnato, deve 
essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso 
d’accertamento o altro atto impugnabile alla Direzione Provinciale o 
Regionale che lo ha emesso. Nei 90 giorni 
successivi, l’Ufficio prenderà in esame, attraverso strutture diverse da
 quelle che hanno definito e redatto l’accertamento, l’istanza e 
deciderà se accoglierla, nella sua totalità o anche parzialmente, oppure
 formulare d’ufficio una proposta di mediazione. Se entro i 90 giorni 
non si raggiunge un’intesa o in precedenza interviene il diniego 
dell’Ufficio, il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il 
ricorso in Commissione tributaria, aprendo così la via al contenzioso. L’accordo
 di mediazione riduce le sanzioni al 40% - Nel caso in cui la mediazione
 si concluda positivamente, viene sottoscritto un accordo in base al 
quale le sanzioni vengono ridotte al 40%. Ciò sia nell’ipotesi di una 
rideterminazione della pretesa, sia nel caso in cui venga confermato 
integralmente il tributo contestato. Il pagamento dell’intero importo 
dovuto o della prima rata, in caso di rateizzazione (che può arrivare 
fino a un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo), va effettuato 
entro 20 giorni dalla sottoscrizione. Per avere
 tutte le informazioni sul nuovo istituto, ci si può collegare al sito 
Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, e 
cliccare all’interno della sezione “Documentazione - Contenzioso e 
strumenti deflativi - Mediazione”. “La
 mediazione tributaria - afferma il Direttore Regionale dell’Agenzia 
Enrico Sangermano - a differenza degli altri istituti deflattivi del 
contenzioso, come spiega la circolare n. 9/E diffusa il 19 marzo, ha 
carattere generale e obbligatorio. Generale, in quanto opera in 
relazione a tutti gli atti impugnabili emessi dall’Agenzia delle 
Entrate, compreso il rifiuto tacito alla restituzione di tributi; 
obbligatorio, in quanto il contribuente che intende proporre ricorso è 
tenuto a presentare preventivamente l’istanza di mediazione, pena 
l’inammissibilità del ricorso stesso, mentre l’Ufficio è tenuto a 
esaminare l’istanza e a esprimersi al riguardo. Il
 nuovo strumento della Mediazione - prosegue Sangermano - alleggerirà 
sensibilmente il carico delle Commissioni tributarie per quanto riguarda
 le liti fino a 20mila euro. Parliamo, per la Campania, di 18.543 
contenziosi potenzialmente “mediabili”, il 70% su un totale di 26.740 
ricorsi presentati nel 2011 presso le Commissioni tributarie 
provinciali. Puntiamo molto sulla Mediazione 
proprio per consentire agli organi di giudizio tributario di dedicare 
maggior tempo, risorse e mezzi ai processi di maggiore valore. Al
 contribuente - conclude - vengono garantiti tempi brevi rispetto ai 
normali standard di attesa per un ricorso e, aspetto nient’affatto 
trascurabile, la possibilità della riduzione delle sanzioni del 40% in 
caso di conclusione positiva del procedimento di mediazione.”
c.s. 
