La
semplice dimenticanza non cancella il beneficio. Gli Enti privati non
commerciali appartenenti all’area del Terzo settore, infatti, pur non
avendo provveduto all’invio tempestivo del Modello Eas, possono comunque
adempiere alla trasmissione della comunicazione entro il 31 dicembre
2012, versando contestualmente la sanzione di euro 258. Mentre nel caso
in cui gli stessi soggetti abbiano inviato il Modello Eas, ma oltre i
termini previsti, potranno regolarizzare la propria posizione fruendo
dell’istituto della remissione in bonis che consente loro di non
presentare di nuovo il modello di comunicazione, a condizione che i dati
precedentemente inviati non siano stati modificati e provvedendo al
pagamento della sanzione pari a euro 258.
Dunque,
in entrambi i casi, omesso invio e comunicazione tardiva del modello
Eas, le rispettive posizioni potranno essere sì “sanate” dagli enti
associativi interessati a patto che questi siano in possesso dei
requisiti sostanziali previsti dalla normativa corrente – art 2, comma
1, del dl n. 16/2012.
Quando la remissione in bonis soccorre la dimenticanza
– Ai contribuenti che non hanno ottemperato agli obblighi previsti, è
data quindi la possibilità di evitare la decadenza dal beneficio, o da
uno specifico regime fiscale, ponendo in essere, seppur tardivamente,
l’adempimento omesso entro il termine della prima dichiarazione utile e
pagando contestualmente in F24 una sanzione minima di 258 euro.
Remissione condizionata
- Ciò a patto che la violazione non sia stata constatata e soltanto in
assenza di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di
accertamento conosciute dal contribuente. Naturalmente, il “salvagente
fiscale” della remissione in bonis spetta soltanto a coloro che
sono in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme per
accedere al regime o fruire del beneficio, e con riguardo alla data di
scadenza originaria dell’adempimento. La misura scatta soltanto per quei
comportamenti che non abbiano prodotto danni per l’erario nemmeno in
termini di pregiudizio per l’attività da accertamento.
Salvatore Candalino