11 ottobre 2015

Anche a Piedimonte Matese raccolta fondi dell’AISM.



PIEDIMONTE MATESE -  Durante il fine settimana a Piedimonte Matese  sono scesi  in campo i volontari della locale gruppo A.I.S.M. guidati dall’instancabile Sig.ra Angela Schettino, che sfidando le intemperie del tempo,  hanno stazionato in Piazza Carmine per offrire le mele che aiutano la ricerca. Coloro che hanno acquistato le mele hanno potuto dare un contributo fattivo alla ricerca contro la sclerosi multipla e alle tante iniziative di sostegno che l'A.I.S.M. mette in campo per aiutare le persone affette da questa malattia. I fondi raccolti nelle piazze e tutti i fondi raccolti con l'sms solidale andranno a sostenere i progetti scientifici che riguardano l'ambito della sclerosi multipla progressiva, ancora oggi orfana di terapie. Sono un milione di persone con SM nel mondo e oltre 75 mila le persone con SM in Italia. Di questi i giovani tra i 20 e i 40 anni sono circa 38 mila. La sclerosi multipla è la seconda causa di disabilità tra i giovani dopo gli incidenti stradali. Solo in Italia le persone colpite da forma progressiva di sclerosi multipla sono 25 mila.
Pietro Rossi

PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE E PRO LOCO VALLATA


Vincenzo Cappello

PIEDIMONTE MATESE – Nei giorni scorsi il comune di Piedimonte Matese, guidato dal Sindaco Vincenzo Cappello,che ha tra i propri fini istituzionali la realizzazione di opportune forme di collaborazione tra Enti e Organi che concorrono alla programmazione e attuazione d' interventi di promozione del territorio in ogni suo aspetto ha siglato un interessante Protocollo d’intesa con la Pro Loco Vallata per la realizzazione di  attività di sviluppo del territorio e delle sue risorse culturali, turistiche, folcloristiche, ambientali e della tradizione locali. Il Comune di Piedimonte Matese, con la Pro Loco Vallata, si è impegnato a sostenere tutte le manifestazioni e a mettere a disposizione le proprie strutture immobili (salette, aule convegno, ect) e tecnologiche (attrezzature di videoproiezioni ect); personale tecnico e ausiliario; in relazione alle finalità  dell’accordo ritenendo di procedere, sin da ora, alla progettazione d' interventi su base locale, all' ideazione e realizzazione di attività e iniziative tese alla valorizzazione del territorio comunale e che potranno essere ripetute anche negli anni successivi. Mentre La Pro Loco"Vallata", si impegna a concordare con il Comune di Piedimonte Matese sia i programmi e i progetti presentati, sia tutta la collaborazione occorrente a promuovere le attività da essa realizzate nel comune, come Convegni di studio su storia, tradizioni, arte e cultura; Visite guidate di studenti sul territorio comunale con riferimento ad aree e ambiti poco noti; Congressi, Stage e Workshop legati al Folklore, all'artigianato e alla formazione, al turismo enogastronomico, culturale e ambientale. Particolare attenzione sarà posta nella valutazione degli attrattori riferibili alle manifestazioni che si andranno a rilevare e di cui la Pro Loco Vallata fornirà dettagliato resoconto al Comune di Piedimonte Matese.
Pietro Rossi

IL COMUNE DI CAIAZZO INTIMA LA RIMOZIONE DELL’ANTENNA PER LA BANDA LARGA ISTALLATA NEL CENTRO STORICO


Tommaso Sgueglia

CAIAZZO - L'antenna per la banda larga installata nel centro storico va subito rimossa perché priva di ogni autorizzazione. Ad impartire l'ordine il Comune che, dopo una serie di sopralluoghi, ha intimato al proprietario dello stabile di via Pier della Vigna e ai titolari delle società di telecomunicazioni di smontare l'intero sistema wifi a banda larga.  Nell'ambito della politica di tutela del centro storico caiatino avviata dall'attuale amministrazione retta dal sindaco Tommaso Sgueglia, nelle scorse settimane alcuni controlli effettuati dal comando di Polizia Municipale avevano portato a rinvenire, presso il fabbricato di proprietà del sig. R. M. ubicato alla via Pier della Vigna, un traliccio metallico con sovrastante antenna per telecomunicazioni, impianto questo che di recente è stato posizionato dalla ditta M.G. Sistemi di M.G., sulla scorta di una scrittura privata sottoscritta tra il gestore dell'azienda ed il proprietario dell'immobile, e successivamente posto a servizio della Blue By Webspaces srl con sede in Cardito (NA) quale ditta operante nel settore della comunicazione elettronica. Dalle verifiche eseguite dall'ufficio tecnico comunale, è emerso che  l’installazione dell’antenna a banda larga è stata effettuata in difetto dell’autorizzazione prescritta dal “Codice delle comunicazioni elettroniche”, che la stessa è stata  posizionata in difetto dell’autorizzazione sismica prescritta dalla legge regionale in materia ed installata su un edificio ubicato in pieno centro storico che urbanisticamente è zona omogenea classificata A residenziale a tutela del vigente strumento urbanistico, dove non è contemplata fra le attività possibili perché dichiarata “zona di interesse storico-ambientale da sottoporre a particolare tutela”.  Alla luce di tanto, il responsabile del settore Urbanistica ha emesso ordinanza di rimozione dell’impianto di telecomunicazione ed il conseguente ripristino dello stato dei luoghi nei confronti del proprietario dell’immobile, del titolare della ditta installatrice dell’impianto e dell'azienda operante nel settore della comunicazione elettronica a favore della quale risulta posizionato l’impianto. A costoro è stato anche ingiunto di demolire a proprie cure e spese, il traliccio in ferro di supporto ad antenna e delle relative attrezzature costituenti l’impianto entro il termine di 30 giorni. 
Pietro Rossi

Non può essere imposto il lavoro nel giorno festivo.

Articolo Il Tribunale di Vercelli, accogliendo la domanda proposta da una lavoratrice addetta alle vendite contro il datore di lavoro, dichiarava l'illegittimità della sanzione disciplinare comminatale perché non si era presentata al lavoro il 6 gennaio 2004, disattendendo la disposizione aziendale con la quale le era stato comunicato che il punto vendita sarebbe rimasto aperto in tale giornata. La società proponeva prima appello e poi ricorso per cassazione: entrambi respinti.  La Corte di Cassazione ha ribadito che, atteso che la legge 260/1949, relativa alle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose, riconosce al lavoratore il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro in occasione di tali festività, regolando compiutamente la materia, non è consentita l'applicazione analogica delle eccezioni al divieto di lavoro domenicale e deve escludersi che il suddetto diritto possa essere posto nel nulla dal datore di lavoro, essendo rimessa la rinunciabilità al riposo nelle festività infrasettimanali solo all'accordo tra datore di lavoro e lavoratore. La possibilità di svolgere attività lavorativa nelle festività infrasettimanali non significa che la trasformazione da giornata festiva a lavorativa possa avvenire per libera scelta del datore di lavoro; la rinunciabilità al riposo nelle festività infrasettimanali non è rimessa né alla volontà esclusiva del datore di lavoro, né a quella del lavoratore, ma al loro accordo. Con la legge 250/1952 è stato sancito che solo per il personale di qualsiasi categoria alle dipendenze delle istituzioni sanitarie pubbliche e private sussiste l'obbligo della prestazione lavorativa durante le festività su ordine del datore di lavoro in presenza di esigenze di servizio. Non sussiste, quindi, un obbligo generale a carico dei lavoratori di effettuare la prestazione nei giorni destinati dalla legge alla celebrazione di ricorrenze civili o religiose e sono nulle le clausole della contrattazione collettiva che prevedono tale obbligo.

Contratto di lavoro interinale con la PA: diritto al risarcimento.


Articolo


Un lavoratore aveva sottoscritto con una società di lavoro temporaneo un contratto di lavoro interinale per lo svolgimento presso la  Provincia  di  Benevento delle mansioni di Istruttore tecnico. Il rapporto di lavoro veniva rinnovato e prorogato con la Provincia per oltre tre anni. Il lavoratore era stato, dunque, utilizzato continuativamente dalla Provincia di Benevento con vari compiti relativi allo svolgimento e controllo delle pratiche per i finanziamenti POR. Il lavoratore, con l'assistenza dell'avvocato Domenico Carozza, proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento con cui venivano erroneamente rigettate le domande svolte nei confronti della Provincia di Benevento per il riconoscimento della invalidità dei contratti. La Corte di Appello ha accertato la nullità del primo contratto e delle successive proroghe stipulate dal lavoratore con l'agenzia di lavoro perché la causale dell'assunzione era indicata del tutto genericamente e senza alcun riferimento alle esigenze specifiche di lavoro temporaneo. La generica formulazione della causale, così come la illegittimità dell'apposizione del relativo termine, non può essere sanata legittimità delle delibere dell’ente provinciale che statuivano la necessità di  reclutare personale con lavoro a tempo determinato. La legittimità di tali delibere non influisce sulla causale del contratto, che è cosa diversa dalla motivazione della delibera. Nei contratti, d'altronde, non vi era alcun riferimento alle delibere che quindi non erano neppure a conoscenza del lavoratore. La Corte di Appello ha, quindi, dichiarato nullo il primo contratto stipulato dal lavoratore così come l’apposizione del termine allo stesso, per mancata idonea indicazione della relativa causale. La Corte di Appello ha osservato che, in caso di  violazione di disposizioni  imperative in tema  di assunzione o di impiego del personale, per le pubbliche amministrazioni, non si ha il consolidamento del rapporto di lavoro da precario in tempo indeterminato, scattando esclusivamente una sanzione di tipo risarcitorio. La Corte di Appello con  sentenza 5982 del 2015 ha, dunque, accolto il ricorso di appello ed ha condannato la Provincia di Benevento al pagamento del risarcimento del danno in favore del lavoratore.