 Il Tribunale di Vercelli, accogliendo la domanda proposta da una 
lavoratrice addetta alle vendite contro il datore di lavoro, dichiarava 
l'illegittimità della sanzione disciplinare comminatale perché non si 
era presentata al lavoro il 6 gennaio 2004, disattendendo la 
disposizione aziendale con la quale le era stato comunicato che il punto
 vendita sarebbe rimasto aperto in tale giornata. La società proponeva prima appello e poi ricorso per cassazione: entrambi respinti.  La Corte di Cassazione ha ribadito che, atteso che la legge 260/1949, 
relativa alle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze 
civili o religiose, riconosce al lavoratore il diritto soggettivo di 
astenersi dal lavoro in occasione di tali festività, regolando 
compiutamente la materia, non è consentita l'applicazione analogica 
delle eccezioni al divieto di lavoro domenicale e deve escludersi che il
 suddetto diritto possa essere posto nel nulla dal datore di lavoro, 
essendo rimessa la rinunciabilità al riposo nelle festività 
infrasettimanali solo all'accordo tra datore di lavoro e lavoratore. La possibilità di svolgere attività lavorativa nelle festività 
infrasettimanali non significa che la trasformazione da giornata festiva
 a lavorativa possa avvenire per libera scelta del datore di lavoro; la 
rinunciabilità al riposo nelle festività infrasettimanali non è rimessa 
né alla volontà esclusiva del datore di lavoro, né a quella del 
lavoratore, ma al loro accordo. Con la legge 250/1952 è stato sancito che solo per il personale di 
qualsiasi categoria alle dipendenze delle istituzioni sanitarie 
pubbliche e private sussiste l'obbligo della prestazione lavorativa 
durante le festività su ordine del datore di lavoro in presenza di 
esigenze di servizio. Non sussiste, quindi, un obbligo generale a carico dei lavoratori di 
effettuare la prestazione nei giorni destinati dalla legge alla 
celebrazione di ricorrenze civili o religiose e sono nulle le clausole 
della contrattazione collettiva che prevedono tale obbligo.
                  
                    
                      
                        
                          
                            
                               
                                 
                               Il Tribunale di Vercelli, accogliendo la domanda proposta da una 
lavoratrice addetta alle vendite contro il datore di lavoro, dichiarava 
l'illegittimità della sanzione disciplinare comminatale perché non si 
era presentata al lavoro il 6 gennaio 2004, disattendendo la 
disposizione aziendale con la quale le era stato comunicato che il punto
 vendita sarebbe rimasto aperto in tale giornata. La società proponeva prima appello e poi ricorso per cassazione: entrambi respinti.  La Corte di Cassazione ha ribadito che, atteso che la legge 260/1949, 
relativa alle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze 
civili o religiose, riconosce al lavoratore il diritto soggettivo di 
astenersi dal lavoro in occasione di tali festività, regolando 
compiutamente la materia, non è consentita l'applicazione analogica 
delle eccezioni al divieto di lavoro domenicale e deve escludersi che il
 suddetto diritto possa essere posto nel nulla dal datore di lavoro, 
essendo rimessa la rinunciabilità al riposo nelle festività 
infrasettimanali solo all'accordo tra datore di lavoro e lavoratore. La possibilità di svolgere attività lavorativa nelle festività 
infrasettimanali non significa che la trasformazione da giornata festiva
 a lavorativa possa avvenire per libera scelta del datore di lavoro; la 
rinunciabilità al riposo nelle festività infrasettimanali non è rimessa 
né alla volontà esclusiva del datore di lavoro, né a quella del 
lavoratore, ma al loro accordo. Con la legge 250/1952 è stato sancito che solo per il personale di 
qualsiasi categoria alle dipendenze delle istituzioni sanitarie 
pubbliche e private sussiste l'obbligo della prestazione lavorativa 
durante le festività su ordine del datore di lavoro in presenza di 
esigenze di servizio. Non sussiste, quindi, un obbligo generale a carico dei lavoratori di 
effettuare la prestazione nei giorni destinati dalla legge alla 
celebrazione di ricorrenze civili o religiose e sono nulle le clausole 
della contrattazione collettiva che prevedono tale obbligo.Informazione,Attualità, Cultura, Cronaca, Politica e Sport della Provincia di Caserta
11 ottobre 2015
Non può essere imposto il lavoro nel giorno festivo.
 Il Tribunale di Vercelli, accogliendo la domanda proposta da una 
lavoratrice addetta alle vendite contro il datore di lavoro, dichiarava 
l'illegittimità della sanzione disciplinare comminatale perché non si 
era presentata al lavoro il 6 gennaio 2004, disattendendo la 
disposizione aziendale con la quale le era stato comunicato che il punto
 vendita sarebbe rimasto aperto in tale giornata. La società proponeva prima appello e poi ricorso per cassazione: entrambi respinti.  La Corte di Cassazione ha ribadito che, atteso che la legge 260/1949, 
relativa alle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze 
civili o religiose, riconosce al lavoratore il diritto soggettivo di 
astenersi dal lavoro in occasione di tali festività, regolando 
compiutamente la materia, non è consentita l'applicazione analogica 
delle eccezioni al divieto di lavoro domenicale e deve escludersi che il
 suddetto diritto possa essere posto nel nulla dal datore di lavoro, 
essendo rimessa la rinunciabilità al riposo nelle festività 
infrasettimanali solo all'accordo tra datore di lavoro e lavoratore. La possibilità di svolgere attività lavorativa nelle festività 
infrasettimanali non significa che la trasformazione da giornata festiva
 a lavorativa possa avvenire per libera scelta del datore di lavoro; la 
rinunciabilità al riposo nelle festività infrasettimanali non è rimessa 
né alla volontà esclusiva del datore di lavoro, né a quella del 
lavoratore, ma al loro accordo. Con la legge 250/1952 è stato sancito che solo per il personale di 
qualsiasi categoria alle dipendenze delle istituzioni sanitarie 
pubbliche e private sussiste l'obbligo della prestazione lavorativa 
durante le festività su ordine del datore di lavoro in presenza di 
esigenze di servizio. Non sussiste, quindi, un obbligo generale a carico dei lavoratori di 
effettuare la prestazione nei giorni destinati dalla legge alla 
celebrazione di ricorrenze civili o religiose e sono nulle le clausole 
della contrattazione collettiva che prevedono tale obbligo.
                  
                    
                      
                        
                          
                            
                               
                                 
                               Il Tribunale di Vercelli, accogliendo la domanda proposta da una 
lavoratrice addetta alle vendite contro il datore di lavoro, dichiarava 
l'illegittimità della sanzione disciplinare comminatale perché non si 
era presentata al lavoro il 6 gennaio 2004, disattendendo la 
disposizione aziendale con la quale le era stato comunicato che il punto
 vendita sarebbe rimasto aperto in tale giornata. La società proponeva prima appello e poi ricorso per cassazione: entrambi respinti.  La Corte di Cassazione ha ribadito che, atteso che la legge 260/1949, 
relativa alle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze 
civili o religiose, riconosce al lavoratore il diritto soggettivo di 
astenersi dal lavoro in occasione di tali festività, regolando 
compiutamente la materia, non è consentita l'applicazione analogica 
delle eccezioni al divieto di lavoro domenicale e deve escludersi che il
 suddetto diritto possa essere posto nel nulla dal datore di lavoro, 
essendo rimessa la rinunciabilità al riposo nelle festività 
infrasettimanali solo all'accordo tra datore di lavoro e lavoratore. La possibilità di svolgere attività lavorativa nelle festività 
infrasettimanali non significa che la trasformazione da giornata festiva
 a lavorativa possa avvenire per libera scelta del datore di lavoro; la 
rinunciabilità al riposo nelle festività infrasettimanali non è rimessa 
né alla volontà esclusiva del datore di lavoro, né a quella del 
lavoratore, ma al loro accordo. Con la legge 250/1952 è stato sancito che solo per il personale di 
qualsiasi categoria alle dipendenze delle istituzioni sanitarie 
pubbliche e private sussiste l'obbligo della prestazione lavorativa 
durante le festività su ordine del datore di lavoro in presenza di 
esigenze di servizio. Non sussiste, quindi, un obbligo generale a carico dei lavoratori di 
effettuare la prestazione nei giorni destinati dalla legge alla 
celebrazione di ricorrenze civili o religiose e sono nulle le clausole 
della contrattazione collettiva che prevedono tale obbligo.
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Peter