29 dicembre 2011

ASSISTENZA AI PENSIONATI, FINANZIATO DALL'INPDAP PROGETTO DA 270MILA EURO

Stefano Giaquinto
CAIAZZO - Approvazione del progetto e sottoscrizione della convenzione, 270mila euro che l'Ipdap (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) metterà a disposizione di 5 comuni che hanno risposto al bando pubblico "Home Care Premium 2011" per la ricerca, la selezione ed il finanziamento di Progetti Innovativi di Assistenza Domiciliare in favore dei pensionati pubblici non autosufficienti. Un risultato ottenuto sullo scadere del 2011 grazie alla determinazione e alla lungimiranza dell'amministrazione di Caiazzo che, in qualità di comune capofila, ha proposto il progetto "Domus". Il comune con a capo il sindaco e consigliere provinciale Stefano Giaquinto infatti, già con la sigla del protocollo con Castel Campagnano, Alvignano, Limatola e il beneventano Sant’Agata de’ Goti, è divenuto titolare per il controllo, la direzione e il coordinamento, nonché garante nei confronti dell’Inpdap e responsabile della presentazione del progetto nelle modalità e nei termini. “Costituiremo una commissione mista per l’assegnazione del contributo – spiega la fascia tricolore Giaquinto – offriremo la nostra esperienza per l’elaborazione, il coordinamento e l’esecuzione del servizio, daremo la disponibilità per una sede operativa”. Sarà costituito il “PUA”, punto di accesso dove i cittadini potranno rivolgersi e avere tutte le informazioni, e un ufficio di segretariato sociale esclusivo con due figure professionali idonee. Partners dell’iniziativa la Cooperativa Sociale Onlus Terzo Millennio di Limatola (Bn) e la Cooperativa Sociale Onlus “Benessere” di Benevento. “Il progetto Domus – conclude Giaquinto – è il frutto di un reale confronto sull’analisi dei bisogni territoriali dei cittadini e delle comunità coinvolte”. 

c.s.

Novità in materia di processo previdenziale

Il Decreto legge 98/2011, convertito nella legge 111/2011, contiene una decisiva novità in materia di processo previdenziale. La nuova disciplina ha vigore a partire dal 1° gennaio del 2012.
L'articolo 38 del decreto legge n. 98/2011 introduce un nuovo articolo 445 bis del codice di procedura che obbliga le parti, prima di iniziare il procedimento giudiziario ordinario, a svolgere la perizia medica preventiva sulle condizioni sanitarie del soggetto che chiede il riconoscimento di una invalidità civile, della sordità civile, delle proprie condizioni di handicap e disabilità, della pensione di inabilità e dell’assegno di invalidità.
La norma coinvolge le controversie previdenziali, e assistenziali (vengono espressamente menzionate quelle che abbiano ad oggetto invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap, disabilità, insieme a quelle di pensione di inabilità e di assegno di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984). Sembrerebbero incluse, alla luce di una interpretazione sistematica e coerente con la ratio della novella, le controversie aventi ad oggetto l'indennità di accompagnamento.
Si è, dunque, introdotto l’obbligo di chiedere, con ricorso diretto al Tribunale competente, l’esperimento di un accertamento tecnico preventivo ovvero consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis del codice di procedura civile.
L'istanza non deve contenere la mera richiesta dell'accertamento delle condizioni sanitarie dell'interessato, con riferimento alle prestazioni che si intendono domandare nell'eventuale giudizio. La giurisprudenza, pronunciandosi sull’istituto previsto dall’art. 696bis, ha escluso che possa accedersi ad una generalizzata ammissibilità della richiesta CTU preventiva (Tribunale Milano sez. X civ., 13 aprile 2011). Il collegamento funzionale e la strumentalità della CTU preventiva con il successivo (eventuale) giudizio di merito postula che il Giudice ne valuti l’ammissibilità e la rilevanza “in relazione ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione, nonché a tutti i residui profili che possano rendere di fatto inutile (perché non utilizzabile in alcun giudizio di merito) l'accertamento da effettuare” (Tribunale di Palmi, sent. 25/1/2011).
Dato il richiamo all’art. 696bis c.p.c. anche al nuovo procedimento ex art. 445bis c.p.c., nel ricorso deve essere indicata l’azione che si intende esercitare nell’eventuale giudizio di cognizione, mediante l’esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata (articolo 693 c.p.c).
Questo accertamento consiste nella perizia, eseguita da un consulente medico di fiducia del Tribunale, che verifica le condizioni di invalidità oggetto della contesa.
L’effettivo svolgimento dell’accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità
della causa. L’improcedibilità deve essere eccepita dalla parte convenuta a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Il giudice ove rilevi che l’accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, deve assegnare alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.
Depositata l'istanza di accertamento tecnico preventivo, il Giudice dovrebbe emettere un decreto con fissazione della data dell’udienza.
La parte dovrebbe notificare il decreto all'ente previdenziale ed al consulente tecnico d'ufficio.
All'udienza di comparizione delle parti e di conferimento dell’incarico peritale il Giudice dovrebbe emettere un'ordinanza la indicazione delle operazioni peritali, della trasmissione alle parti della bozza redatta dal consulente tecnico d'ufficio e del deposito dell’elaborato peritale ex art. 195 codice procedura civile.
La legge prevede che l’avvio della procedura di accertamento preventivo debba essere notificata all’Inps da parte del consulente incaricato direttamente al direttore della sede provinciale competente; una volta effettuata questa notifica (anche in via telematica) (articolo 10 del decreto legge 30 settembre 2005, numero 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005 numero 248, comma 6 bis).
Concluse le operazioni peritali, il Consulente Tecnico di Ufficio dovrebbe trasmette alle parti la bozza di relazione, le parti nel termine concesso potrebbero proporre delle osservazioni, il consulente tecnico d'ufficio dovrebbe redigere la relazione tenendo conto delle osservazioni e dovrebbe depositare l'elaborato nel termine assegnato.
Depositata la relazione di consulenza, il Giudice dovrebbe emettere un decreto con cui sollecitare le parti di dichiarare per iscritto, entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico. La dichiarazione deve essere resa con atto scritto depositato in cancelleria.
1) Se nessuna delle parti dichiara di opporsi alle conclusioni del perito, il Giudice emana, entro ulteriori trenta giorni, un decreto con il quale omologa l’accertamento del requisito sanitario. Il Giudice dovrebbe provvedere secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del C.T.U.; con il decreto il Giudice deve anche disporre il pagamento delle spese.
Dovrebbe, in tal caso, comunque applicarsi l'art. 152 disp. att. c.p.c. L'art. 38 assoggetta ad un medesimo regime processuale le controversie previdenziali e quelle assistenziali; lo stesso art. 152 nella prima parte fa espresso riferimento ad ambedue le tipologie di controversie. Identica è, dunque, la regolamentazione delle spese, con la conseguenza che, se l'accertamento sia negativo per
la parte istante e versi nelle condizioni per essere dispensata dal pagamento delle spese, dovrà applicarsi il normale di esonero
In ordine all'ultima parte dell'art. 152, che fissa il limite delle spese, competenze ed onorari in misura non superiore al valore della causa, l'art. 38 dispone che a tal fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità del ricorso, deve formulare apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificando l'importo relativo nelle conclusioni dell'atto introduttivo. Per atto introduttivo deve, allora, intendersi anche l'istanza per l'accertamento tecnico preventivo (Ianniruberto Giuseppe, DAL DIFFERIMENTO DELLA DECADENZA NELLA LEGGE "MILLE PROROGHE" ALLE NORME PREVIDENZIALI NELLA LEGGE PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, Ottobre 2011).
Mediante l’omologa, le conclusioni del perito diventano inoppugnabili, e non possono essere modificate dal Giudice. Il decreto del Giudice che omologa le conclusioni della perizia devono essere notificate agli enti previdenziali entro 120 giorni. Una volta ricevuta la notifica, gli enti devono pagare la prestazione corrispondente alle condizioni sanitarie accertate. Gli enti, però, dovrebbero verificare che sussistano gli altri requisiti ulteriori rispetto a quello sanitario, e quindi potrebbero rifiutare il pagamento della prestazione.
In questo caso la parte interessata alla prestazione, decorsi i 120 giorni. in caso di mancata erogazione della prestazione, potrebbe proporre un nuovo giudizio dinanzi al Giudice competente per il pagamento della prestazione.
2) Se una delle parti, entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'elaborato peritale, dichiara di contestare le conclusioni del C.T.U., la parte che ha reso la dichiarazione di contestazione può avviare la causa ordinaria entro il termine perentorio di trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso.
Il ricorso introduttivo del giudizio deve indicare in maniera specifica, a pena di inammissibilità, i motivi per cui si contesta la perizia medica.
L'articolo 445 bis c.p.c. dispone che la richiesta di espletamento dell’accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
Nulla il testo normativo indica in ordine alla decadenza. Tale omissione determina una serie di problemi interpretativi ed applicativi.
La domanda finalizzata ad ottenere in sede giudiziaria la prestazione richiesta e negata in via amministrativa può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla comunicazione del provvedimento. Si incorrerebbe nel rischio che tale termine possa essere superato nelle more della definizione del procedimento per accertamento tecnico preventivo, con la conseguenza che il successivo ricorso potrebbe essere dichiarato inammissibile.
Il Codice civile prevede che non si possono applicare alla decadenza dalle norme relative all'interruzione della prescrizione, così come quelle che si riferiscono alla sua sospensione, salvo che non sia disposto altrimenti dalla legge o da un contratto (articolo 2964). Secondo l'articolo 2966 del Codice Civile la decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto. In questo caso non esiste una fonte contrattuale che attribuisca la facoltà ad una delle parti di compiere un determinato atto che possa impedire il decorso della decadenza.
E' improbabile che le procedure di accertamento tecnico preventivo si concludano in un arco di tempo così breve da determinare da determinare l'omologa del decreto o da consentire il ricorso giudiziario ordinario a seguito di formulazione di dissenso sulle conclusioni della perizia nel volgere di sei mesi dal ricevimento di comunicazione per il rigetto della domanda.
Allo stato sembrerebbe utile depositare, nello stesso momento, sia istanza per accertamento tecnico preventivo sia il ricorso ordinario. In tale ipotesi, dunque, il Giudice dovrà sospendere il processo per consentire l'accertamento tecnico preventivo; la parte, però, non incorrerà in alcun tipo di decadenza dall'azione.
L’art. 27 lett. f della Legge di stabilità n. 183 del 12 novembre 2011 è intervenuto sull’articolo 445-bis e ha ripristinato la disposizione già contenuta dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, poi eliminata in sede di conversione, che stabilisce l’inappellabilità delle sentenze rese a conclusione del giudizio sorto in esito alle contestazioni delle parti rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Napoli-Caserta, 29-12-2011

Studio Legale Carozza

Presentato il libro ‘Luoghi Casertani’, un viaggio attraverso I 104 Comuni di Terra di Lavoro


MARCIANISE.E’ stato presentato questa mattina presso il Centro Commerciale Campania di Marcianise il volume “Luoghi Casertani”, opera fotografica di Antonio Tedesco, realizzata in collaborazione con il Centro Commerciale Campania.
Il libro è il frutto del lavoro e dei protocolli d’intesa sottoscritti dal Centro Commerciale Campania con il Consorzio delle Pro Loco dei Siti Borbonici e Monti Tifatini, con l’Ente Provincia e l’Ente Provinciale per il Turismo di Caserta.
A moderare l’incontro, svoltosi in piazza Campania, l’avvocato Alberto Zaza d’Aulisio presidente della Società di Storia Patria di Terra di Lavoro.
Al tavolo dei relatori il direttore del Centro, Fabio Santoro, l’assessore provinciale al Turismo Carlo Puoti, il consigliere regionale Angelo Consoli, il commissario dell’Ept di Caserta Alfredo Aurilio, il presidente del Consorzio delle Pro loco dei siti borbonici e tifatini Gaetano Giglio e l’autore del libro, Antonio Tedesco.
Tra coloro che hanno creduto fermamente in questo progetto, stampato in 1500 copie, il direttore del Campania, Fabio Santoro, uno degli artefici di questa sinergia tra pubblico e privato.
"In questi quattro anni abbiamo cercato di raggiungere un obiettivo
ambizioso
- ha detto Santoro - non solo offerta commerciale ma il nostro compito è stato quello di creare visibilità per la Provincia di Caserta ed in generale per l’intera regione".
Sulla stessa lunghezza d’onda Alfredo Aurilio dell’Ept: “Con questo libro coroniamo un nostro sogno quello di incrementare l'aggregazione tra il privato e il pubblico. Amplieremo gli itinerari turistici sia del litorale che dell'interno e porteremo questo lavoro straordinario di
Antonio Tedesco nelle fiere internazionali del turismo''.
Carlo Puoti, assessore provinciale ha aggiunto: “Tutti i sindaci del territorio hanno collaborato per la realizzazione di questo libro, il turismo è volano di rilancio dell'economia e con il Centro Campania c'è una grande intesa per la valorizzazione della nostra cultura".
Ultimo a prendere la parola l’autore Antonio Tedesco che ha detto: “Con questo lavoro non ho voluto ritrarre solo le cose note ma quei particolari dei 104 comuni della provincia di Caserta che sono vicini alla gente e che rappresentano la loro storia.
Il lavoro è stato lungo e sintetizzare una storia lunga secoli non è stato facile".




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MIGLIAIA DI VISITATORI AL PRESEPE VIVENTE DI PIEDIMONTE MATESE.







PIEDIMONTE MATESE. Un mese di dicembre all’insegna dei successi per la Pro Loco Vallata di Piedimonte Matese, guidata amabilmente dal Presidente Vincenzo Menditto, iniziato con l’inaugurazione della nuova sede e il Mercatino di Natale che  quest’anno ha proposto  sezioni dedicate all’antiquariato, all’artigianato e al modernariato accompagnati da spettacoli itineranti di artisti di strada, musica popolare e prodotti tipici locali  che hanno animato tutta Via Scorciarini Coppola, e continuato con l’edizione 2011 del Presepe Vivente. Migliaia sono stati i visitatori, provenienti anche da altre provincie, che hanno affollato il “vicinato” nel popoloso quartiere “Vallata” per assistere alla Sacra rappresentazione che è stata  un mix tra fede, cultura e tradizioni popolari. Oltre alle rituali scene bibliche della Natività, del templio dei Saggi, del palazzo di Erode e i Re Magi in cammino, hanno trovato posto nei  bassi, nei vicoli e le viuzze adiacenti al vicinato, scene tratte dal presepe tradizionale napoletano fatto con personaggi della vita quotidiana, il laboratorio del falegname, la ricamatrice, la capera (parrucchiera), i carbonai. Ad animare il presepe vivente sono stati principalmente gli abitanti del rione che hanno partecipato e collaborato per la buona riuscita dell’evento che ha visto impegnati anche molti giovani. La Pro Loco Vallata a fine manifestazione ha ringraziato le associazioni che hanno collaborato, tra cui la Pro Loco Sepicciano e l’Associazione il Catozzo e tutti coloro che hanno partecipato.

Pietro Rossi

IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI PREMIA LA FILARMONICA ALESSANDRO VESSELLA E IL GRUPPO FOLK LA BASULATA DI BAIA LATINA.


Michele Santoro
BAIA LATINA. La Banda Musicale “FILARMONICA ALESSANDRO VESSELLA” ed il Gruppo Folkoristico “LA BASULATA” di Baia e Latina sono di “Interesse Nazionale”: lo attesta il Ministero per i Beni e le Attività Culturali che, in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, ha promosso un’iniziativa che ha coinvolto tutti i Comuni per attribuire il riconoscimento dei gruppi di musica Amatoriale e Popolare, quali Bande Musicali, Cori e Gruppi Folklorici, presenti sul territorio. La cerimonia per la consegna degli attestati ai  Comuni coinvolti si è svolta, in ottemperanza delle direttive del Ministero, presso la Regione Campania. La Filarmonica Alessandro Vessella e la Basulata, ha commentato visibilmente soddisfatto il Sindaco di Baia e Latina Michele Santoro, sono tra i fiori all’occhiello della  nostra comunità, una tradizione consolidata e amata dall’alto valore culturale ed artistico. Rivestono un ruolo prezioso per l’aggregazione e la socializzazione  di ogni età, giovani, adulti ed anziani”. Il linguaggio della musica è universale, aggiunge qualità alla vita e favorisce la coesione sociale.  Per questo voglio rivolgere il mio augurio più sincero a nome di tutta la cittadinanza. Le vostre storie, ognuna con il proprio carico di esperienze, di momenti difficili e di gioie, sono un esempio positivo per il futuro del nostro Paese, che aprono uno squarcio di speranza in una fase complessa per tutti noi. L’Italia e Baia e Latina che leggiamo nelle vostre storie sono un paese e una comunità dal nerbo forte, con valori antichi, che sanno progettare il proprio futuro sul lungo periodo e che vogliono continuare ad avere un ruolo da protagonisti nella storia.
Pietro Rossi

AL VIA I CONCORSI DEL COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE.

Vincenzo Cappello
PIEDIMONTE MATESE. Si sono svolte le prove scritte per i numerosi candidati al concorso indetto dall’amministrazione comunale di Piedimonte Matese per l’assunzione di dieci posti di istruttore. Le prime due sessioni sono rivolte a laureati interessati a sei posti per il profilo professionale di istruttore direttivo nella categoria D – posizione economica D1.Le prove si sono tenute nei locali della scuola media “Giacomo Vitale” di via Vincenzo Caso, che in assenza di alunni per le festività natalizie ben si prestano ad ospitare il gran numero di candidati. Sempre nell’istituto avranno luogo poi il 3 e il 4 gennaio le prove per gli altri quattro posti che riguardano invece la figura professionale di istruttore per la categoria C – posizione economica C1. In questo caso il titolo di studio richiesto è il diploma di scuola secondaria superiore. Si tratta nel complesso di assunzioni a tempo parziale e indeterminato, per un totale di diciotto ore settimanali, che hanno raccolto l’attenzione di tanti, basta dare un’occhiata ai numeri: anche se il lavoro è part-time, i candidati per la categoria D sono 287, per la categoria C si arriva a 607, arrivando a sfiorare in totale la cifra piena della migliaia.  E’ questo l’ultimo step della politica delle assunzioni dell’amministrazione comunale di Piedimonte, che negli ultimi anni ha messo in moto un riordino della pianta organica. “Come amministrazione  – spiega il sindaco Vincenzo Cappelloabbiamo cercato di riorganizzare la macchina comunale secondo gli impegni presi in campagna elettorale, puntando ad assicurare continuità nel lavoro dell’Ente attraverso figure professionali stabili”. Tra il 2009 e il 2010 sono state concluse le procedure per ben dieci verticalizzazioni per il personale interno al Comune, riferite alle categorie B1, C1, e D1. E in quest’ultimo anno si è vista l’assunzione del nuovo Comandante della Polizia Municipale (categoria D), la dottoressa Anna Maria Ferraro, giunta a Piedimonte, per mobilità forzata, dal comune avellinese di Lauro; e il concorso per il posto a tempo pieno e indeterminato di ingegnere (categoria D3), di cui è risultato vincitore Pietro Terreri. Arriva oggi quindi  il turno per le assunzioni esterne part-time, e comincia anche il lavoro della commissione, di cui fanno parte i segretari comunali Rita Riccio, Carmela Barbiero e Aldo Bonacci.

Michele Menditto

GUARDIA DI FINANZA DI CASERTA: CONSUNTIVO DELL’ATTIVITÀ DI CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE E ALLE SCOMMESSE CLANDESTINE, SVOLTA NEL 2011.


CASERTA. Nel corso del 2011, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta ha svolto, nel settore dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici, un’azione di contrasto decisa ed efficace. I risultati della lotta al gioco ed alle scommesse illegali sono significativi: 233 interventi effettuati, 60 soggetti denunciati e, oltre a 30 postazioni telematiche, ben 568 video-poker/slot sequestrati, più del doppio rispetto al 2010 (+ 105%). Numerose le irregolarità accertate nei locali ispezionati, sia di natura penale che amministrativa, che hanno portato alla denuncia dei responsabili all’A.G. ovvero alle altre autorità competenti ed alla conseguente sospensione o revoca della licenza ai titolari degli esercizi commerciali trasgressori. In taluni casi è stata accertata, in spregio ai sofisticati sistemi antifrode adottati, la presenza di schede di gioco contraffate o clonate ovvero l’installazione del c.d. “schedino”, attivabile a distanza mediante un telecomando e abilmente occultato all’interno dell’apparecchio. In altri casi è stato riscontrato il mancato collegamento dei videogiochi alla rete telematica dell’AA.M.S. o l’installazione di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni di legge ovvero privi dei previsti titoli autorizzatori . A queste attività seguirà l’azione di recupero dell’evasione fiscale delle imposte e del PR.E.U. (prelievo erariale unico) evasi, nei confronti dei vari soggetti interessati alla filiera del gioco, che, nel decennio 1998-2008, ha registrato – come dimostrano recenti studi – una crescita considerevole pari al 268%, a fronte di un incremento dei consumi del 136%, e che, come emerso dalle varie indagini eseguite nel settore, vede un sempre maggiore interesse e coinvolgimento della criminalità comune ed organizzata, attratta dagli elevati profitti che vi sono connessi. È quindi di tutta evidenza l’importanza e la trasversalità dell’attività delle Fiamme Gialle se si considerano i soggetti e gli interessi lesi dal gioco e dalle scommesse illegali: lo Stato, cui sono sottratte consistenti quote di gettito, il mercato, e in particolare gli operatori legali autorizzati che rispettano le regole, e i consumatori, i quali sono esposti a rischio di usura ed estorsione.

Comunicato Guardia di Finanza - Comando Provinciale Caserta