Piedimonte Matese. Nella giornata di ieri le chiavi dello Stadio di Piedimonte Matese sono state riconsegnate al Comune in virtù dell’Ordinanza n.2453/2008 del TAR Campania del 24 settembre 2008 che respingeva l’istanza presentata dalla Società Sportiva A.G.S. Piedimonte Matese contro il Comune di Piedimonte Matese per l’annullamento, previa sospensione, della Delibera del Consiglio Comunale n.16 del 18.06.2008 con cui il Comune di Piedimonte Matese ha proceduto alla revoca della Concessione dello Stadio Comunale in titolarità della Società Sportiva ricorrente ed alla conseguente risoluzione del relativo contratto rep.n.37 del 06.02.2006; nonché della Delibera di G.M. n.225 dell’11 Giugno 2008, con la quale la Giunta Comunale guidata dal Sindaco Avv. Vincenzo Cappello (nella foto) ha proposto al Consiglio Comunale di disporre la descritta revoca, nonché ancora di ogni altro atto connesso e conseguente.
Il TAR Campania visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso e la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentati dalla Società ricorrente, ha respinto la domanda cautelare, considerando che non è ravvisabile un pregiudizio irreparabile, rimanendo garantito alla società l’utilizzo dell’impianto sportivo per l’espletamento degli allenamenti e delle partite di campionato di calcio, tenuto anche conto che le censure evidenziate nel ricorso appaiono meritevoli di esame nella più consona sede di merito. Tanto premesso, i giudici hanno ritenuto pertanto che non sussistono le ragioni di cui all’art.21 della L. 612/1971, n.1034. Visibilmente soddisfatto il Sindaco di Piedimonte Matese Vincenzo Cappello ha dichiarato:
Il TAR Campania visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso e la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentati dalla Società ricorrente, ha respinto la domanda cautelare, considerando che non è ravvisabile un pregiudizio irreparabile, rimanendo garantito alla società l’utilizzo dell’impianto sportivo per l’espletamento degli allenamenti e delle partite di campionato di calcio, tenuto anche conto che le censure evidenziate nel ricorso appaiono meritevoli di esame nella più consona sede di merito. Tanto premesso, i giudici hanno ritenuto pertanto che non sussistono le ragioni di cui all’art.21 della L. 612/1971, n.1034. Visibilmente soddisfatto il Sindaco di Piedimonte Matese Vincenzo Cappello ha dichiarato:
”Con questo atto ufficiale della riconsegna delle chiavi dello Stadio Comunale,si conclude una spinosa vicenda che ci ha visto impegnati, insieme al Consigliere Delegato allo Sport Iannitti, in questi ultimi mesi per rendere fruibile la struttura sportiva a tutti i cittadini e a tal proposito ribadisco ancora una volta lo Stadio è di tutti. Approfitto dell’occasione per ringraziare tutti coloro che ci sono stati vicino e soprattutto il Consigliere Delegato allo Sport Benedetto Iannitti per l’impegno profuso nella vicenda”.
Pietro Rossi
Pietro Rossi