Con il Decreto “milleproroghe”, slitta anche la legge del restyling della Carta d'Identità che prevede il rinvio al 1° gennaio 2011 dell'obbligo dell'impronta digitale sul documento. Procedimento che prima era destinato ai delinquenti, presto imposto a tutti, sotto mentite spoglie di sicurezza.
Nella foga di una “creatività normativa” basata sull'invadente controllo biometrico e sotto l'assillo del procacciamento di organi, la Sen. Bianconi Laura (Pdl) ha introdotto nel decreto una novità illecita e contraria alla Legge degli espianti/trapianti.Il suo contributo si esprimeva così: “la Carta d'Identità deve altresì contenere l'indicazione di consenso ovvero del diniego della persona a donare i propri organi in caso di morte (cerebrale ndr)” dichiarata a cuore battente. Proposta che ha terrorizzato la lobby trapiantistica, per il pericolo dei “NO” categorici e inamovibili per 10 anni (questa la durata della C.I.), e quindi quel “deve” si è trasformato in 24 ore in “può”: “la Carta d'Identità può altresì contenere...”. La correzione ha trovato improbabile giustificazione nell'errore materiale di trascrizione.
Va sottolineato che la dichiarazione sulla Carta d'Identità, oltre a contrastare la legge 91/99 art.5, che prevede la registrazione della manifestazione di volontà, dopo decreto attuativo, presso le Asl ed eventuale nota sui “documenti sanitari personali”, contrasta il diritto alla privacy. Infatti espone il cittadino a possibili discriminazioni da parte di pubblici ufficiali, o di chiunque sia autorizzato a chiedere la Carta d'identità, se ideologicamente o per interesse privato si trovassero su posizioni donazioniste.Più che mai grave, e forse estorsiva, diventerebbe tale pratica, per l'impossibilità di modificare una precedente dichiarazione e per l'omissione di verità sul concetto di 'morte cerebrale' e sui modi dell'espianto: omissione che si può ipotizzare come artificio programmato per indurre alla donazione. Comunque, se non c'è la dichiarazione sulla carta d'identità, il familiare mantiene il diritto di opposizione (non di donazione) come stabilito nelle Disposizioni Transitorie della legge.
A distanza di anni dalla legge 91/99, di cui oggi ricorre l'XI anniversario, il Parlamento consente ancora soluzioni che ampliano gli effetti negativi del già illecito Decreto Temporaneo dell'ex Ministra Bindi (D.M. 8 aprile 2000), prorogandone illecite possibilità applicative. Con la dichiarazione sulla Carta d'Identità il legislatore va a confermare un illecito, se pur non sanzionato, costituito dal fatto che, a distanza di 11 anni, conferma un regolamento ministeriale temporaneo e di fatto rinvia nel tempo il decreto attuativo che doveva costituire la normativa definitiva ed essenziale. Il Parlamento pertanto ha concesso fiducia ad una disposizione governativa quanto mai inopportuna e fuorviante, non dando una definitiva regolamentazione della materia.
Inoltre, nel “milleproroghe,” con riferimento alla “L. 26 giugno 1967, n.458 Trapianto del rene tra persone viventi” (sia familiari che estranei), si applicano ai donatori e ai riceventi di rene, fino al 31 dicembre 2010, gli stessi benefici riconosciuti per il prelievo di midollo osseo. Cioè permessi retribuiti sul lavoro per le giornate necessarie alle indagini, ai prelievi e alle coperture di eventuali complicazioni. In tal modo si incentivano gli espianti da viventi sani e le relative menomazioni.
Nella foga di una “creatività normativa” basata sull'invadente controllo biometrico e sotto l'assillo del procacciamento di organi, la Sen. Bianconi Laura (Pdl) ha introdotto nel decreto una novità illecita e contraria alla Legge degli espianti/trapianti.Il suo contributo si esprimeva così: “la Carta d'Identità deve altresì contenere l'indicazione di consenso ovvero del diniego della persona a donare i propri organi in caso di morte (cerebrale ndr)” dichiarata a cuore battente. Proposta che ha terrorizzato la lobby trapiantistica, per il pericolo dei “NO” categorici e inamovibili per 10 anni (questa la durata della C.I.), e quindi quel “deve” si è trasformato in 24 ore in “può”: “la Carta d'Identità può altresì contenere...”. La correzione ha trovato improbabile giustificazione nell'errore materiale di trascrizione.
Va sottolineato che la dichiarazione sulla Carta d'Identità, oltre a contrastare la legge 91/99 art.5, che prevede la registrazione della manifestazione di volontà, dopo decreto attuativo, presso le Asl ed eventuale nota sui “documenti sanitari personali”, contrasta il diritto alla privacy. Infatti espone il cittadino a possibili discriminazioni da parte di pubblici ufficiali, o di chiunque sia autorizzato a chiedere la Carta d'identità, se ideologicamente o per interesse privato si trovassero su posizioni donazioniste.Più che mai grave, e forse estorsiva, diventerebbe tale pratica, per l'impossibilità di modificare una precedente dichiarazione e per l'omissione di verità sul concetto di 'morte cerebrale' e sui modi dell'espianto: omissione che si può ipotizzare come artificio programmato per indurre alla donazione. Comunque, se non c'è la dichiarazione sulla carta d'identità, il familiare mantiene il diritto di opposizione (non di donazione) come stabilito nelle Disposizioni Transitorie della legge.
A distanza di anni dalla legge 91/99, di cui oggi ricorre l'XI anniversario, il Parlamento consente ancora soluzioni che ampliano gli effetti negativi del già illecito Decreto Temporaneo dell'ex Ministra Bindi (D.M. 8 aprile 2000), prorogandone illecite possibilità applicative. Con la dichiarazione sulla Carta d'Identità il legislatore va a confermare un illecito, se pur non sanzionato, costituito dal fatto che, a distanza di 11 anni, conferma un regolamento ministeriale temporaneo e di fatto rinvia nel tempo il decreto attuativo che doveva costituire la normativa definitiva ed essenziale. Il Parlamento pertanto ha concesso fiducia ad una disposizione governativa quanto mai inopportuna e fuorviante, non dando una definitiva regolamentazione della materia.
Inoltre, nel “milleproroghe,” con riferimento alla “L. 26 giugno 1967, n.458 Trapianto del rene tra persone viventi” (sia familiari che estranei), si applicano ai donatori e ai riceventi di rene, fino al 31 dicembre 2010, gli stessi benefici riconosciuti per il prelievo di midollo osseo. Cioè permessi retribuiti sul lavoro per le giornate necessarie alle indagini, ai prelievi e alle coperture di eventuali complicazioni. In tal modo si incentivano gli espianti da viventi sani e le relative menomazioni.
Presidente
Nerina Negrello