10 febbraio 2011

COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLA LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE: I CONSIGLI TRIBUTARI


La Manovra economica di Luglio stabilisce che, il premio ai Comuni per la partecipazione alla lotta all’evasione tributaria sale dall’attuale 30% al 33% delle maggiori somme riscosse grazie al loro intervento. Entro 45 giorni dalla data in vigore del Decreto, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di intesa con l’INPS e Conferenza unificata Stato Regioni Autonomie, sono stabilite le modalità tecniche di accesso da parte dei Comuni alle banche dati e ai sistemi telematici di trasmissione delle informazioni. Lo stesso provvedimento può anche ampliare il raggio delle attività a cui partecipano i Comuni. Con Decreto del Ministro dell’Economia, di concerto con il Ministro del Welfare di intesa con la Conferenza Unificata, entro 30 giorni sono individuati i tributi su cui si calcola il 33% di spettanza comunale. Nel calcolo sono escluse le somme di tributi spettanti ad altri Enti, quali l’Unione Europea (IVA), le Regioni e le Province Autonome (IRAP, Addizionale Regionale IRPEF ecc.). Spetta alle Regioni sulla quota di loro competenza riconoscere ai Comuni il “premio”. L’agenzia delle Entrate mette a disposizione dei Comuni le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche in essi residenti e invia ai Comuni la segnalazione relativa agli avvisi di accertamento emessi a seguito delle accertamento sintetico del reddito. Entro 60 giorni dalla segnalazione, il Comune fornisce all’Agenzia delle Entrate ogni elemento utile per la determinazione del reddito. Per partecipare alla lotta all’evasione fiscale e contributiva i Comuni al di sopra dei 5 mila abitanti, qualora non abbiano già provveduto, devono istituire, il Consiglio tributario. A tale fine, con Regolamento Comunale, l’istituzione del Consiglio tributario è adottato dal Consiglio Comunale entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore del presente Decreto. I Comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, laddove non abbiano già costituito il Consiglio Tributario, sono tenuti a riunirsi in consorzio, previsto dal Testo Unico degli Enti Locali, per la successiva istituzione del Consiglio Tributario. La relativa convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, è adottata dai rispettivi Consigli Comunali per l’approvazione entro il termine di 180 giorni dall’entrata del Decreto. Nella prima seduta i Consigli Tributari fissano le forme di collaborazione con L’Agenzia del Territorio, per provvedere ad avviare un monitoraggio costante del territorio, individuando, in collaborazione con i Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto. Gli adempimenti organizzativi per l’istituzione ed il funzionamento dei Consigli Tributari sono svolti dai Comuni con le risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente a disposizione.

COSA SONO I CONSIGLI TRIBUTARI?

Negli ultimi mesi si fa un gran parlare della loro istituzione, ma cosa sono?

Questo istituto era già previsto dal decreto n.600 del 1973, in modo non vincolante, e, quindi, non ha mai avuto attuazione pratica, per cui solo pochi Comuni avevano provveduto alla sua istituzione.

Lo scopo era la gestione dei tributi locali e dall’impianto dell’imposta di famiglia, tributo, questo soppresso dalle riforme fiscali degli anni settanta. A seguito della riforma fiscale i Comuni avevano disposto lo smantellamento della relativa organizzazione tributaria, praticamente rinunciando all’utilizzo di un ufficio (ufficio tributi), altamente qualificato nel settore dei tributi locali, dati i modesti tributi che rimanevano di competenza dei Comuni. Tornando ai Consigli Tributari, nello specifico nonostante ciò, quasi nessuno ha un’idea precisa su cosa siano ne tantomeno di cosa dovrebbero occuparsi. Si sa che la loro competenza dovrebbe essere la lotta all’evasione fiscale a livello locale, collaborando con l’Agenzia delle Entrate, Fiamme Gialle e Inps. In particolare la materia si rifarebbe all’unica norma vigente: il Decreto Luogotenenziale, n.77, risalente al 1945. Tale Decreto prevede che:

Sono eleggibili a membri dei Consigli e dei Comitati Tributari tutti gli elettori iscritti nelle liste, i quali sappiano leggere e scrivere ad eccezione:

a) dei dipendenti dell’Amministrazione provinciale delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità;

b) dei condannati per violazione delle leggi finanziarie costituente delitto;

c) dei contribuenti morosi per sei rate consecutive al pagamento di imposta erariale o locale definitivamente accertate, finché dura lo stato di morosità e di coloro che non siano assoggettati ad alcuna imposta diretta fino a quando perdura lo stato di non contribuente.

Non possono far parte dello stesso Consiglio o Comitato tributario persone in rapporto di parentela o di affinità entro il terzo grado.

La qualità di componente il Consiglio o il Comitato Tributario è incompatibile con quella di consigliere comunale e provinciale.”

Stavolta potrà essere davvero uno strumento utile?

Nell’ottica del federalismo fiscale è da ritenere che i Comuni dovranno provvedere al ripristino ed al potenziamento dei servizi per la gestione tributaria.
Per quanto riguarda nello specifico, è utile ricordare che, tra l’altro i Consigli Tributari sono un “Istituto ai fini della partecipazione”.

A CHE PUNTO SIAMO?

Il termine per istituirli è scaduto, ma per l’istituzione dei Consigli Tributari si stanno muovendo soltanto i primi passi. Molti Comuni medi e piccoli, tra cui qualche capoluogo di provincia, ha appena aperto il cantiere, ma le proposte di delibera non sono ancora arrivate nei rispettivi Consigli Comunali. A frenare gli amministratori locali ci sarebbe l'incertezza su modalità di creazione e compiti del "nuovo" organismo, legata al fatto che la norma (articolo 18 della legge 122/2010) si limita a far rinascere i consigli tributari, senza definire in maniera più compiuta il quadro normativo che risale, appunto, al Decreto Luogotenenziale 77 del 1945.

La posizione della UIL

In realtà l’assenza del quadro normativo nazionale, secondo la UIL, si può considerare superata dalla potestà regolamentare degli Enti Locali, che permette loro di organizzarsi in maniera autonoma.Il riferimento, in particolare, è all'articolo 7 del Testo Unico degli Enti Locali, che affida a Comuni e Province il compito di scrivere i propri Regolamenti per l'organizzazione degli uffici e il funzionamento di istituzioni e organismi di partecipazione per l'esercizio delle funzioni ad essi assegnate. Alla luce di ciò è molto importante che tutte le strutture territoriali della UIL si attivino per concordare con i Comuni sia le modalità di nomina e la composizione, sia i compiti dei Consigli Tributari. Così come è necessario spingere i Comuni a firmare la convenzione con l’Agenzia delle Entrate o un protocollo di intesa con le ANCI locali finalizzata a prevedere gli strumeni operativi per il contrasto all’evasione fiscale. Inoltre è necessario, e, non solo auspicabile, che la lotta all’evasione veda il coinvolgimento attivo dei Comuni anche alla lotta al lavoro sommerso ed irregolare, utilizzando per tale scopo il personale di polizia municipale, di polizia commerciale e polizia amministrativa.

Gli intrecci normativi

n La manovra estiva (articolo 18 della legge 122/2010) si limita a prevedere l'istituzione dei consigli tributari, senza fissarne la disciplina.

n Il Decreto luogotenenziale 77/1945 regola i consigli tributari prevedendone l'elezione a suffragio universale tra i residenti nel comune.

n Il Dlgs 446/1997 (articolo 52) e il Dlgs 267/2000 (articolo 7) disciplinano la potestà regolamentare dei comuni.


Fonte: Comunicato UIL-PA CFS Caserta