IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
VISTO il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;
VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, ed in particolare l’articolo 16 concernente, tra l’altro,
l’inserimento del Corpo forestale dello Stato tra le Forze di polizia;
VISTA la legge 1° febbraio 1989, n. 53, ed in particolare l’articolo 26 sulle qualità morali e di
condotta prescritte per l’accesso ai ruoli delle Forze di polizia, nella parte non dichiarata illegittima
dalla Corte Costituzionale con sentenza 13-28 luglio 2000, n. 391;
VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTA la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni, recante azioni positive per
la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, concernente il
regolamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti
ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi
per l’accesso ai ruoli del personale dello stesso Corpo;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1991, n. 138, che
stabilisce i minimi limiti di statura per l’ammissione ai concorsi, tra gli altri, ad allievo agente del
Corpo forestale dello Stato;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e
successive modificazioni, concernente il regolamento sull’accesso dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
2
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni, concernente il regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi;
VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, in materia
di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, ed in particolare i
commi 6 e 7 dell’articolo 3, concernenti il limite di età per la partecipazione ai concorsi e il titolo
preferenziale relativo all’età;
VISTA la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di
coscienza e la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente l’istituzione del servizio civile nazionale;
VISTO il decreto del Ministro per le politiche agricole 2 giugno 1999, n. 295, recante il
regolamento sul limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per il Corpo
forestale dello Stato;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il nuovo
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati
personali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 264, recante il
regolamento concernente l’individuazione dell’unità dirigenziale generale del Corpo forestale dello
Stato, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155;
VISTA la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento del Corpo forestale
dello Stato;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 marzo 2005 istitutivo del
Gruppo Sportivo Forestale;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 2005, n. 259 concernente il
reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli di atleti del Gruppo Sportivo Forestale;
CONSIDERATE le attuali vacanze nel contingente del Gruppo Sportivo Forestale previsto
all’articolo 1 del citato D.P.R. 259/05;
VISTO l’articolo 1, comma 346, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale è stata
autorizzata, tra l’altro, la spesa per assunzioni di personale del Corpo forestale dello Stato, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, per 1 milione di euro per l’anno 2008, 8 milioni per l’anno 2009 e 16 milioni per l’anno 2010, anche nei ruoli iniziali nel limite delle vacanze dei ruoli superiori e con successivo riassorbimento al passaggio a tali ruoli;
RITENUTO quindi di bandire un concorso pubblico per titoli, riservato ad atleti riconosciuti
di interesse nazionale, per la nomina di 15 allievi agenti del Corpo forestale dello Stato in qualità di atleta del Gruppo Sportivo Forestale, da assumere a valere sull’autorizzazione di cui al citato
comma 346;
DECRETA
Art. 1.
Posti a concorso e categorie di destinatari
1. E’ indetto un concorso pubblico per titoli per la nomina di quindici allievi agenti del Corpo
forestale dello Stato in qualità di atleti del Gruppo Sportivo Forestale, ripartiti nelle discipline, nelle
specialità e nelle categorie di seguito indicate e riconosciuti dal CONI o dalle Federazioni sportive
nazionali competenti “atleti di interesse nazionale” nella disciplina/specialità/categoria per cui si
concorre:
- «ATLETICA LEGGERA» (Federazione nazionale competente FIDAL) (1 posto):
- Cod. A1) n. 1 atleta di sesso femminile nella specialità «5000 metri».
- «CICLISMO» (Federazione nazionale competente FCI) (1 posto) :
- Cod. B1) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialità «Mountain Bike».
- «KARATE» (Federazione nazionale competente FIJLKAM) (1 posto) :
- Cod. C1) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialità Kumite «cat. kg. 70».
- «NUOTO» (Federazione nazionale competente FIN) (4 posti) :
- Cod. D1) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialità «50 rana – vasca lunga».
- Cod. D2) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialità «50 stile libero – vasca lunga».
- Cod. D3) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialità «400 misti – vasca lunga».
- Cod. D4) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialità «200 dorso – vasca lunga».
- «SCHERMA» (Federazione nazionale competente FIS) (1 posto) :
- Cod. E1) n. 1 atleta di sesso femminile nella specialità «Spada».
- «SPORT EQUESTRI» (Federazione nazionale competente FISE) (1 posto):
- Cod. F1) n. 1 atleta di sesso femminile nella specialità «Salto Ostacoli».
- «SPORT DEL GHIACCIO» (Federazione nazionale competente FISG) (1 posto) :
- Cod. G1) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialità «Pattinaggio velocità - pista lunga».
- «SPORT INVERNALI» (Federazione nazionale competente FISI) (3 posti):
- Cod. H1) n. 1 atleti di sesso maschile nella specialità «Sci alpino: SuperG e Discesa libera».
- Cod. H2) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialità «Sci alpino: Slalom speciale».
- Cod. H3) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialità «Slittino – pista artificiale».
- «TIRO A SEGNO» (Federazione nazionale competente UITS) (1 posto) :
- Cod. I1) n. 1 atleta di sesso femminile nella specialità «Pistola 10m.».
- «TIRO A VOLO» (Federazione nazionale competente FITAV) (1 posto) :
- Cod. L1) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialità «Fossa olimpica».
2. Il concorso è riservato a coloro che alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione sono riconosciuti, dal CONI o dalle Federazioni
sportive nazionali competenti, “atleti di interesse nazionale” nella disciplina/specialità per cui si
concorre. L’atleta deve, inoltre, essere in possesso di almeno uno dei titoli valutabili della categoria
I di cui all’articolo 6 del presente bando;
3. Qualora non dovessero essere coperti i posti per una o più delle
discipline/specialità/categorie tra quelle sopra indicate l'amministrazione si riserva la facoltà di
portare gli stessi in aumento di quelli destinati ad altra disciplina/specialità/categorie tra quelle
indicate al comma 1.
4. Resta impregiudicata la facoltà, con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, di
annullare o revocare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare gli accertamenti
concorsuali, di modificare il numero dei posti disponibili, sospendere l'ammissione al corso di
formazione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, o in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero
assunzioni di personale. Di tale eventuale decreto verrà data formale comunicazione mediante
avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale.
5. Gli allievi agenti sono ammessi a frequentare un corso di formazione della durata di dodici
mesi al termine del quale coloro che superano gli esami vengono nominati agenti del Corpo
forestale dello Stato per la successiva assegnazione.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Per la partecipazione al concorso l’atleta di interesse nazionale di cui all’articolo 1, comma
2, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore a diciotto anni e non superiore a trenta anni, con esclusione di qualsiasi
elevazione;
c) titolo di studio della scuola dell’obbligo;
d) idoneità all’attività sportiva agonistica;
e) qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura
ordinaria, ai sensi dell’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, ossia di condotta
incensurabile;
f) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e 1,60 per le donne, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1991, n. 138;
g) idoneità psico-fisica al servizio nel Corpo forestale dello Stato, in conformità alle
disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio
1991, n. 132;
h) idoneità attitudinale al servizio nel Corpo forestale dello Stato, in conformità alle
disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio
1991, n. 132;
i) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per gli aspiranti di sesso maschile;
l) non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza, per gli
aspiranti di sesso maschile;
m) inesistenza di provvedimenti di espulsione, destituzione, licenziamento o dispensa per
persistente insufficiente rendimento da una forza armata o di polizia o da altra pubblica
amministrazione, ovvero di decadenza da un impiego pubblico conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o di qualsiasi altro
provvedimento equivalente ai precedenti comunque denominato, nonché inesistenza di
condanna a pena detentiva per reati non colposi, di sottoposizione a misura di prevenzione o
di esclusione dall’elettorato politico attivo.
2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso e mantenuti, salvo quello relativo all’età,
sino alla data di decorrenza della nomina ad allievo agente.
3. E’ cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda di partecipazione, valutare e
verificare se possiede tutti i requisiti di partecipazione specificati nel bando di concorso.
L’esclusione dal concorso, per difetto anche di uno solo dei suddetti requisiti, può avvenire in
qualsiasi momento ed è disposta con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. Le domande di partecipazione al concorso sono redatte secondo l’apposito modello
allegato, anche fotocopiabile o scaricabile dal sito Internet del Corpo forestale dello Stato
(
www.corpoforestale.it sotto la voce concorsi) oltre che disponibile presso l’Ispettorato generale del
Corpo forestale dello Stato, in via G. Carducci, n. 5 – Roma.
2. Le domande possono essere consegnate a mano, dalle ore 08.30 alle ore 12.30, presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Corpo forestale dello Stato - Ispettorato
generale – Divisione 13a via G. Carducci, n. 5 –Roma oppure spedite a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al seguente
indirizzo: “Concorso 15 sportivi del Corpo forestale dello Stato, Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, casella postale 171 – ufficio postale Roma VR – Piazza San Silvestro 19
00187 Roma”.
3. L’effettiva presentazione della domanda può essere comprovata dall’interessato solo
tramite l’apposita ricevuta rilasciata dalla citata Divisione 13a o l’avviso di ricevimento della
raccomandata. La data di presentazione è la data della consegna, risultante dal timbro apposto dalla
Divisione 13a contestualmente sulla domanda e sulla ricevuta rilasciata all’interessato, ovvero la
data di spedizione, comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante.
4. Il termine perentorio per la presentazione della domanda è di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. Non verranno accolte le domande
consegnate o spedite oltre il termine stabilito.
5. Nella domanda, debitamente firmata, l’interessato deve dichiarare:
a) il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita nonché la residenza; le candidate
coniugate devono indicare il cognome da nubile;
b) la disciplina/specialità/categoria per cui si concorre, specificando il relativo codice, tra
quelli elencati all’articolo 1 comma 1, e la relativa denominazione;
c) di essere stato riconosciuto dal CONI, o dalle Federazioni sportive nazionali, atleta di
interesse nazionale nella disciplina/specialità/categoria per cui si concorre;
d) i titoli posseduti di cui all’articolo 6, comma 1, del presente bando;
e) il possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti politici;
f) il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della
magistratura ordinaria, ai sensi dell’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
g) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto o perdono giudiziale, comprese le applicazioni di pena ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, gli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico, gli
eventuali procedimenti pendenti per l’applicazione nei suoi confronti di misure di sicurezza
o prevenzione, in ogni caso specificandone la natura; in caso contrario l’aspirante dichiara
l’inesistenza di qualsiasi precedente penale e di qualsiasi pendenza;
h) il possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo;
i) per i soli candidati di sesso maschile, di essere in regola con gli obblighi di leva e di non
essere stato ammesso a prestare servizio civile in qualità di obiettore di coscienza;
l) di non essere stato espulso da una Forza di polizia o armata e di non essere mai incorso in
provvedimenti di destituzione dai pubblici uffici o equivalenti,
m) gli eventuali precedenti rapporti d’impiego presso pubbliche amministrazioni e le eventuali
cause di risoluzione;
n) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di accettare, senza riserve, tutto ciò che in
esso è stabilito.
6. Qualora dalle dichiarazioni fatte dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso
risulti il difetto di uno o più requisiti prescritti, è disposta l’esclusione dal concorso.
7. Il candidato che intende far valere titoli preferenziali previsti all’articolo 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, già
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, deve dichiararne il possesso, sotto la propria responsabilità,
esclusivamente nella domanda di partecipazione.
8. Il candidato, oltre alla residenza, deve indicare, qualora diverso dalla residenza, il
domicilio, completo di numero di codice di avviamento postale, al quale il Ministero dovrà inviare
le comunicazioni concernenti il concorso. Ogni successiva variazione dell’indirizzo scelto per le
comunicazioni (residenza o apposito domicilio) deve essere tempestivamente comunicata, a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: “Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali – Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale – Divisione 13a –
Concorso Sportivi - via G. Carducci, n. 5 – 00187 Roma”.
9. L’esclusione dal concorso per la mancata osservanza dei termini perentori di presentazione
della domanda, per vizi nella presentazione o compilazione ovvero per le dichiarazioni nella stessa
contenute dalle quali emerga il difetto anche di uno solo dei prescritti requisiti, può avvenire in
qualsiasi momento ed è disposta con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato.
10. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di
comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione di recapito da parte del candidato, o da mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per gli
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
Allegati alla domanda di partecipazione
1. Alla domanda di partecipazione al concorso il candidato allega la certificazione, rilasciata
dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali competenti, attestante il riconoscimento della
qualifica di atleta di interesse nazionale nella disciplina/specialità/categoria per cui si concorre.
2. Ai fini della valutazione di cui all’articolo 6, il candidato allega altresì alla domanda di
partecipazione al concorso la documentazione attestante il possesso dei titoli di cui alle categoria I, rilasciata dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali competenti, e quella attestante il possesso dei titoli di cui alla categoria II.
3. I candidati che nella domanda di partecipazione al concorso hanno dichiarato il possesso dei
titoli preferenziali di cui al comma 7 dell’art.3, allegano alla domanda stessa certificazione
attestante il relativo possesso, anche mediante apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi della normativa vigente.
4. Non sono presi in considerazione i titoli di cui ai commi 1, 2 e 3, dichiarati ma non
documentati in allegato alla domanda.
Art. 5.
Commissione per la valutazione dei titoli.
1. Alla valutazione dei titoli provvede una commissione nominata dal Capo del Corpo
forestale dello Stato così composta:
- un funzionario del Corpo con qualifica dirigenziale, presidente;
- il responsabile dell’Ufficio di Coordinamento del Gruppo Sportivo Forestale, membro;
- un funzionario addetto alla competente divisione del personale con qualifica non inferiore a
vice questore aggiunto forestale, membro;
- un direttore tecnico di una sezione sportiva del Gruppo Sportivo Forestale, membro;
- un appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato o qualifiche
equiparate, segretario.
2. La commissione può avvalersi altresì di membri tecnici, appositamente nominati per la
valutazione dei titoli delle singole discipline/specialità.
3. La commissione procede alla valutazione dei titoli secondo i criteri di cui al successivo
articolo 6.
Art. 6.
Valutazione dei titoli
1. La commissione di cui all’articolo 5 provvede, per ciascun codice di disciplina/specialità, a
definire preventivamente i criteri di valutazione dei sottoindicati titoli, assegnando il relativo
punteggio a seconda della disciplina/specialità/categoria, senza superare i seguenti valori massimi a
fianco di ciascuno indicati:
A) CATEGORIA I
1) Campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi; terzo classificato alle
Olimpiadi; record olimpico; finalista alle Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a
punti 30.
2) Campione mondiale; secondo classificato al campionato mondiale, terzo classificato al
campionato mondiale; record mondiale; finalista al campionato mondiale; partecipazione
al campionato mondiale: fino a punti 25.
3) Campione mondiale di categoria; secondo classificato al campionato mondiale di
categoria, terzo classificato al campionato mondiale di categoria; finalista al campionato
mondiale di categoria; partecipazione al campionato mondiale di categoria; record
mondiale di categoria: fino a punti 20.
4) Vincitore assoluto di coppa del mondo; secondo classificato assoluto alla coppa del
mondo; terzo classificato assoluto alla coppa del mondo; finalista alla coppa del mondo;
vittoria di gara della coppa del mondo; secondo classificato in gara della coppa del mondo;
terzo classificato in gara della coppa del mondo; partecipazione alla coppa del mondo: fino
a punti 20.
5) Campione europeo; secondo classificato al campionato europeo; terzo classificato al
campionato europeo; finalista al campionato europeo; partecipazione al campionato
europeo; record europeo: fino a punti 15.
6) Primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, Giochi del Mediterraneo, Coppa Europa,
Campionati mondiali militari (CISM): fino a punti 12.
7) Campione italiano assoluto; secondo classificato al campionato italiano assoluto; terzo
classificato al campionato italiano assoluto; Campionato italiano assoluto: classificato dal
quarto al sesto; dal settimo al decimo posto; record italiano assoluto: fino a punti 12.
8) Campione italiano di categoria; secondo classificato al campionato italiano di categoria;
terzo classificato al campionato italiano di categoria; campionato italiano di categoria:
classificato dal quarto al sesto; dal settimo al decimo posto; record italiano di categoria:
fino a punti 10.
9) Componente la squadra nazionale assoluta, partecipante a competizioni ufficiali (esclusi
raduni, stage preparatori, competizioni non ufficiali), - oltre venticinque convocazioni; da
venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a punti
10.
10) Componente la squadra nazionale di categoria, partecipante a competizioni ufficiali
(esclusi raduni, stage preparatori, competizioni non ufficiali), - oltre venticinque
convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una
convocazione: fino a punti 8.
11) Graduatoria federale nazionale assoluta (o Internazionale laddove presente relativa agli
atleti italiani) (per il 2009 farà testo la graduatoria alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di ammissione al concorso): classificato dal primo al
decimo posto: fino a punti 10.
12) Graduatoria federale nazionale di categoria (o Internazionale laddove presente relativa
agli atleti italiani) (per il 2009 farà testo la graduatoria alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso): classificato dal primo
al decimo posto: fino a punti 8.
B) CATEGORIA II
1) Età anagrafica alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso: dal 18° al 29° anno a scalare: fino a punti 6.
2) Attestato di tecnico sportivo specialista (laddove la singola federazione non riporti tale
specifica dizione, per tecnico specialista si intende un livello di tecnico superiore a quello
di base): punti 1.
3) Diploma di laurea: punti 2;
4) Diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado: punti 1, non
cumulabili con quelli previsti per il diploma di laurea.
5) Corso di specializzazione post laurea: punti 0,5;
6) Abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5.
2. La valutazione è limitata ai titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e
attestati con documentazione, del CONI o delle federazioni sportive nazionali competenti, allegata
alla stessa.
3. I titoli sportivi, di cui alla categoria I, sono valutabili solo se acquisiti relativamente alla
disciplina/specialità/categoria per cui si concorre.
4. I titoli sportivi, di cui alla categoria I, sono valutati solo se acquisiti nel periodo dal 1°
gennaio 2008 sino alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso. Per i titoli di manifestazioni con cadenza pluriennale (Olimpiadi,
Mondiali, Europei, Giochi del Mediterraneo, Universiadi etc.), oltre a quelli acquisiti nel periodo
temporale suddetto, sono valutabili anche quelli acquisiti antecedentemente al 1° gennaio 2008 se relativi all’ultima edizione della manifestazione effettuata prima della scadenza del termine di
presentazione domanda.
5. I titoli di campionati a squadra di livello nazionale non sono valutabili.
6. Nella Categoria I, per ciascuno dei titoli nazionali definiti ai punti 7, 8, 9, 10, 11 e 12,
possono essere sommati al massimo i migliori 3 punteggi presentati.
7. Il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli è portato a conoscenza dell’interessato
tramite comunicazione individuale oppure tramite pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Corpo
forestale dello Stato, di cui è data notizia con avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – IV serie speciale “Concorsi ed esami”.
Art. 7
Accertamenti di idoneità agonistica, fisica e psico-attitudinale
1. I candidati, nell’ordine del punteggio risultante dalla valutazione dei titoli di cui all’articolo
6 per la singola disciplina/specialità/categoria, nel limite massimo dei posti da coprire o nel maggior
numero ritenuto opportuno a discrezione dell’Amministrazione, sono invitati, in conformità a
quanto stabilito dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132,
a sottoporsi agli accertamenti della idoneità fisica, agonistica e psico-attitudinale da parte di una
commissione composta da quattro medici esperti della pubblica amministrazione, presieduta dal
sanitario del Corpo per l’Ispettorato generale. Il giudizio di idoneità o non idoneità, espresso dalla
commissione medica, è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l’esclusione dal concorso.
2. La lettera d’invito conterrà l’indicazione degli accertamenti clinici da esibire alla
commissione, ai quali devono sottoporsi i candidati presso le proprie AA.SS.LL. o altra struttura
pubblica specificata nella lettera stessa, nei trenta giorni antecedenti la convocazione.
3. In caso di assenza agli accertamenti o accertamento di non idoneità dei candidati invitati,
sono convocati i candidati che seguono nelle graduatorie dei titoli, in relazione ai posti disponibili.
Art. 8
Graduatoria degli idonei, dichiarazione dei vincitori,
nomina ad allievo agente ed ammissione al corso di formazione.
1. Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, con decreto del Capo del Corpo
forestale dello Stato sono approvate le graduatorie finali del concorso formate dai soli candidati
giudicati idonei agli accertamenti di idoneità fisica e psico-attitudinale di cui all’articolo 7, secondo
l’ordine del punteggio risultante dalla valutazione dei titoli di cui all’articolo 6 e, in caso di pari
punteggio, dalla valutazione dei titoli preferenziali. I candidati idonei inseriti nelle graduatorie
finali, secondo l’ordine delle stesse e fino alla copertura dei posti disponibili, sono dichiarati
vincitori del concorso.
2. Il decreto di cui al comma 1 è inviato all’Organo di controllo e pubblicato sul Bollettino
ufficiale del Corpo forestale dello Stato. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV serie speciale “Concorsi ed esami”.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative. I termini per eventuali impugnative connesse a giudizi di non idoneità conseguenti agli accertamenti di cui all’articolo 6 decorrono dalla comunicazione all’interessato della norma su cui risulta fondato il giudizio di non idoneità, anche qualora effettuata successivamente al predetto avviso sulla Gazzetta
Ufficiale.
3. Con lo stesso o con altro decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, i vincitori del
concorso sono nominati allievi agenti del Corpo forestale dello Stato in qualità di atleti del Gruppo
Sportivo Forestale ed ammessi a frequentare il corso di formazione di cui all’art.1, comma5.
4. La mancata presentazione presso la sede di frequenza del corso di formazione senza
giustificato motivo nel giorno di convocazione al corso, comporta la decadenza dalla nomina ad
allievo agente.
5. L’inserimento nella graduatoria dei titoli e nella graduatoria finale degli idonei, la
dichiarazione di vincitore del concorso, la nomina ad allievo agente e l’ammissione al corso, di cui
ai commi 1 e 3, sono, in ogni caso, da intendersi disposti con riserva, subordinatamente all’esito dei
controlli di cui all’articolo 9 e comunque alla effettiva regolarità della presentazione della domanda
di partecipazione al concorso nonché all’effettivo possesso dei requisiti di partecipazione al
concorso.
Art. 9
Documentazione e controlli
1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria per la nomina ad allievo agente in qualità di
atleti del Gruppo Sportivo Forestale saranno invitati, all’atto dell’assunzione, a presentare
dichiarazione sostitutiva, come da modello che sarà allegato all’invito, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante il possesso dei requisiti
prescritti per la partecipazione al concorso specificati nell’invito stesso. La mancata consegna del
documento predetto, o l’omessa regolarizzazione dello stesso, entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento dell’invito, comporterà la decadenza dalla nomina ad allievo agente.
2. L’amministrazione procede ai controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive
rilasciate dai candidati. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere e il suo nominativo sarà
segnalato all’autorità giudiziaria per le azioni di competenza.
3. Prima dell’inizio del corso l’Amministrazione si riserva la facoltà di accertare il
mantenimento dell’idoneità fisica degli allievi agenti. Per coloro che non risultino idonei verrà
revocata la nomina ad allievo agente.
Art. 10
Corso di formazione e nomina ad agente
1. Il corso di formazione, della durata di dodici mesi, è volto a permettere il conseguimento
dell’istruzione professionale necessaria all’impiego, con particolare riferimento alle attività di
polizia, antincendio, di protezione civile e di controllo del territorio. I programmi e le modalità di
svolgimento del corso sono fissati con decreti del Capo del Corpo forestale dello Stato.
2. Per quanto riguarda disciplina ed istruzione, gli allievi agenti sono soggetti, durante il
corso, al regolamento della Scuola del Corpo forestale dello Stato
3. Agli allievi agenti del Corpo forestale dello Stato compete, ai sensi dell’articolo 49 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, il trattamento economico previsto per gli allievi agenti della Polizia di Stato.
4. Gli allievi agenti frequentanti il corso che dichiarino di rinunciare al corso sono dimessi dal
corso stesso con cessazione di ogni rapporto con l’Amministrazione.
5. Le dimissioni dal corso per superamento dei limiti massimi di assenza, nonché le espulsioni
dal corso, sono disciplinate all’articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.
6. Al termine del corso di formazione, gli allievi agenti devono sostenere gli esami finali le cui
modalità sono fissate con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato. Gli allievi agenti che
non superano gli esami finali sono dimessi dal corso con cessazione di ogni rapporto con
l’Amministrazione. Gli allievi agenti che superano gli esami finali sono nominati, nell’ordine della
graduatoria finale del corso, agenti del Corpo forestale dello Stato e prestano giuramento.
Art. 11
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati
forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali –
Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale – Divisione 13a, per le finalità di gestione del
concorso e successivamente saranno trattati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto
d’impiego.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
3. I dati medesimi potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del
candidato.
4. L’interessato gode dei diritti di cui al Titolo II della citata legge, tra i quali il diritto
d’accesso ai dati che lo riguardano.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali – Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale – Divisione 13a, titolare del
trattamento. Il responsabile del trattamento è il Direttore della suddetta Divisione 13a.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sottoposto a controllo, ai sensi della vigente normativa .
Roma, 23 luglio 2009
f/to
IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Cesare Patrone