“1. Sono
soggette al controllo di legittimità e di merito da parte della Giunta
regionale le deliberazioni concernenti il piano di classifica del territorio
per il riparto della contribuenza, nonché quelle di approvazione del bilancio
preventivo.
2. Le
deliberazioni di cui al comma 1, salvo quanto previsto al comma 5, divengono
esecutive se la Giunta regionale non ne pronuncia l’annullamento per
illegittimità nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dei processi
verbali ovvero se, nello stesso termine, non invita, con richiesta motivata, il
Consorzio a riprenderle in esame.
3. Parimenti
le deliberazioni divengono esecutive se, entro i termini suddetti, la Giunta
regionale dà comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità né motivi per
richiedere il riesame.
4. Le
deliberazioni di conferma integrale o parziale e quelle di riforma dell’atto in
conformità dei rilievi sono soggette al solo controllo di legittimità da parte
della Giunta regionale.
5. Le
deliberazioni di cui al comma 1 restano depositate presso la sede del Consorzio
per trenta giorni e del deposito è data notizia a mezzo di avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Avverso
dette deliberazioni è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
7. La Giunta
regionale decide sui ricorsi nei successivi sessanta giorni, contestualmente
all’esame della deliberazione, a norma del comma 1”; mentre la medesima legge,
all’art. 31 rubricato “Controllo di legittimità”, prescrive che “1.Sono
soggette al controllo di legittimità da parte della Giunta regionale le
deliberazioni concernenti:
a) il
bilancio preventivo e sue variazioni;
b) il conto
consuntivo;
c)
l’assunzione dei prestiti e mutui;
d) i ruoli
di contribuenza.
2. Le
deliberazioni di cui al comma 1 divengono esecutive se la Giunta regionale non
ne pronuncia l’annullamento nel termine di trenta giorni dal ricevimento dei
processi verbali.
3. Il termine di cui al comma 2 è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi. Dalla data di ricevimento delle controdeduzioni decorre un nuovo termine di giorni venti.”.
“Alla luce di tutto ciò, posto che, dal combinato disposto dei summenzionati articoli, alcun controllo di legittimità e/o merito risulta accordato alla Giunta Regionale in relazione alle deliberazioni vertenti sulla “elezione Presidente” essendo, invece, detto controllo strettamente limitato a tassative ipotesi in cui, si ribadisce, non vi rientrano quelle vertenti l’elezione del Presidente, non si accetta alcuna forma di ingerenza, interpretazioni “ad hoc” e pruriginose speculazione di correnti politiche. Stia sereno Santagata”, conclude il Presidente Della Rocca.
Pietro Rossi