Il Ministero del Lavoro è intervenuto in ordine alla corretta interpretazione della normativa sulla vendita diretta a domicilio, ai fini dell’applicabilità o meno della presunzione di esistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. La vendita diretta a domicilio è soggetta ad una disciplina propria contenuta nella legge 173/2005. Si configura, dal punto di vista legale, la vendita diretta a domicilio nelle seguenti ipotesi: a) vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale, b) incaricato alla vendita diretta a domicilio, ovvero colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio; c) impresa o imprese esercenti la vendita diretta a domicilio. Secondo la legge 173/2005, la prestazione di vendita diretta a domicilio può essere svolta senza vincolo di subordinazione. In tal caso, l’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio si considera di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tali prestazioni, non superiore a 5000 euro. La legge 173/2005 delinea, dunque, una disciplina speciale, la quale, ai fini dello svolgimento della attività dei venditori a domicilio, introduce numerose condizioni, come ad esempio l'obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento oppure il divieto di esercizio della attività negli stessi casi previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. L’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresì esercitata, senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l’attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese. In tal caso, peraltro, l’incarico va provato per iscritto con indicazione dei diritti e degli obblighi delle parti. Il Ministero del Lavoro ritiene che, quando sono osservate tutte le prescrizioni di legge, l’attività di vendita diretta a domicilio per i soggetti in possesso di posizione fiscale ai fini IVA, non sia soggetta al regime presuntivo di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa delineato dall’articolo 69 bis del decreto legislativo 276/2003. Qualora, invece, l’attività venga svolta in violazione delle condizioni previste dalla legge 173/2005, e quindi non si configuri la fattispecie legale di “vendita diretta a domicilio”, potrà trovare applicazione la presunzione di sussistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. In presenza degli usuali indici di subordinazione, in ultimo, anche un rapporto nel quale al prestatore venga richiesto di svolgere vendita diretta a domicilio, potrà essere ricondotto ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.