A seguito
della delibera di G.R. 519 del 9 dicembre 2013 pubblicata e resa esecutiva sul
B.U.R.C. del 23 dicembre 2013, partono in Campania i nuovi criteri di
prevenzione e selecontrollo, per i danni causati dai cinghiali anche in aree
protette. Di seguito si riassumono brevemente gli indirizzi:
lL
controllo, esercitato selettivamente, è praticato di norma mediante l’utilizzo
dei metodi di seguito descritti, anche in combinazione tra loro:
1) metodi
ecologici
a. COLTURE A
PERDERE: si tratta di interventi che mirano ad offrire un supporto alimentare
agli animali, specialmente nelle fasi più critiche del ciclo annuale.
L’utilizzo di tali colture ai margini delle aree boscate può risultare utile
per diminuire le incursioni del cinghiale nelle coltivazioni presenti sul
territorio.
b.
RECINZIONI: l’impiego di mezzi meccanici di prevenzione, reti o recinzioni
elettriche, è efficace se attuato nei modi e nei tempi corretti. Ovviamente
solo nel caso di colture ad alto reddito è possibile impiantare recinzioni
meccaniche utilizzando degli accorgimenti tecnici tali da renderle invalicabili
ai cinghiali (rete interrata, filo spinato a livello del terreno, etc.). Le
recinzioni elettriche rappresentano invece un valido sistema di prevenzione
anche se richiedono continui interventi di controllo e di manutenzione.
c.
FORAGGIAMENTO DISSUASIVO: la distribuzione di alimento nelle aree boscate è un
sistema efficace nei periodi in cui le abitudini erratiche del cinghiale
determinano i maggiori danni alle colture interessate. Le modalità di
foraggiamento devono essere tali da limitare al massimo i fenomeni di
competizione tra gli individui residenti in una determinata area prevedendo
diversi punti di foraggiamento per permettere a tutti i branchi residenti di
usufruire dell’alimento. La gerarchizzazione tra i branchi di una stessa zona e
all’interno del medesimo branco fa si che se la distribuzione non avviene su
ampie strisce di terreno e con quantità ridotte, una parte degli animali non
riesce ad utilizzare il foraggio artificiale e dirotta la propria
ricerca verso i campi coltivati. Al fine di evitare che tale forma di controllo
influisca positivamente sulle dinamica delle popolazioni di cinghiale, la
quantità massima di foraggio da utilizzare è di 1 Kg di granella di mais/giorno/punto
di foraggiamento. I punti di foraggiamento non possono essere superiori a 2 per
Kmq. E’ vietato l’utilizzo degli scarti alimentari di macellazione ed altri
rifiuti organici.
2)I
possibili interventi di cattura e/o di abbattimento sono:
a. catture
per mezzo di chiusini o gabbie mobili, utilizzati in via prioritaria rispetto
agli altri metodi e, comunque, in tutti i casi in cui questi risultassero
rischiosi per l’incolumità di persone, animali o cose. Nei casi in cui la
cattura deve essere seguita dall’abbattimento, questo deve essere effettuato
sempre in presenza di personale del Corpo Forestale dello Stato competente per
territorio. Le catture possono essere autorizzate durante tutto l’anno;
b.
abbattimenti con il metodo della “girata”. Questa tecnica utilizza un basso
numero di cacciatori (max 12 unità), che presidiano i passaggi obbligati e/o
conosciuti ed un solo cane ben addestrato, che assolve sia alla funzione di
“limiere” che a quella di forzatura degli animali,condotto da un unico
conduttore. Il disturbo arrecato al territorio risulta piuttosto limitato in
quanto la mobilità del cane è molto ridotta. L’utilizzo di un solo cane
consente ai cinghiali di arrivare alle poste lentamente. Il tiro risulta più
agevole ed è possibile la valutazione del capo da
abbattere. Gli interventi in girata possono essere autorizzati nel periodo
settembre-febbraio; al di fuori di tale periodo eventuali interventi potranno
essere autorizzati previo specifica richiesta di parere all’ISPRA.
c. abbattimenti
con il metodo della “braccata” per mezzo di squadre con un numero massimo di 5
cani e 15 partecipanti, di cui almeno due guardie di cui all’articolo 28, commi
2 e 4 lettera a),della L.R. 26/2012 e s.m., con funzioni di coordinamento.
Questa tecnica, per l’elevato impatto, durante l’azione di caccia, che molti
uomini e cani esercitano sulle altre componenti faunistiche del territorio,
deve essere utilizzata in via subordinata rispetto a tutte le altre, in aree
caratterizzate da copertura forestale particolarmente fitta o ad uso agricolo,
al di fuori delle aree di protezione della fauna ed esclusivamente nel periodo
compreso tra novembre e febbraio. Ogni intervento che prevede l’utilizzo della
braccata eventualmente necessario,anche al di fuori del periodo previsto, dovrà
essere sottoposto a specifica richiesta di parere all’ISPRA. La richiesta di
parere, corredato da idonea cartografia della zona, deve indicare, tral’altro,
le motivazioni per cui è necessario utilizzare il metodo della braccata (tipologia
e quantificazione dei danni, presenza, descrizione e valutazione dell’efficacia
degli interventi di prevenzione, esito degli eventuali interventi realizzati
con altre tecniche alternative di controllo), il numero di
interventi che si intendono effettuare e la dettagliata descrizione delle
caratteristiche dell’area interessata (ubicazione del sito, tipo di istituto di
gestione).
d.
abbattimenti selettivi con carabina dotata di ottica di mira all’aspetto o alla
cerca, anche di notte con l’ausilio di fari o visori notturni, utilizzando dove
possibile strutture sopraelevate, con l’impiego di uno o più operatori di cui
all’art. 28 comma 2 e comma 4 lettera a), della L. R. 26/2012 e s.m. Gli
abbattimenti selettivi possono essere autorizzati durante tutto l’anno;
gliinterventi alla cerca possono essere effettuati anche a bordo di autoveicoli
preventivamente indicati, lungo un percorso fisso individuato cartograficamente
dall’Agente responsabile dell’intervento e depositato in atti presso la
Provincia, che esclude strade di uso pubblico. Lo sparo deve avvenire
esclusivamente a veicolo fermo;
Gli
interventi di cui ai punti a, b, c e d devono essere effettuati con l’impiego
di selecontrollori iscritti nel Registro Provinciale di cui al comma 3
dell’art. 16 della L.R. 26/2012 e s.m. o di coadiuvanti abilitati al controllo
del cinghiale. Nelle more dell’istituzione del Registro di cui al comma 3
dell’art.16 della L.R. 26/2012 e s.m., gli abbattimenti saranno effettuati
dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province specificamente formati che
possono avvalersi delle guardie forestali.
EPS CAMPANIA
Ufficio Stampa
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