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Giovanni Schiappa |
MONDRAGONE. Il Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania – Sede di Napoli – Sezione Seconda, lo scorso 31 luglio, ha pronunciato la Sentenza sul ricorso
proposto da Achille CENNAMI, Giancarlo BURRELLI, Antonio TAGLIALATELA, in
qualità di cittadini elettori e candidati a Sindaco nelle elezioni
amministrative per il rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio Comunale
di Mondragone del 06 e 07 maggio 2012, nonché da Assunta NERI e Tommaso
Raffaele SPINOSA, in qualità di cittadini elettori, tutti rappresentati e
difesi dall’Avv. Roberto Ferrari,
contro il Comune di Mondragone, in persona del Sindaco pro tempore, con l’Avv.
Carlo Sarro e nei confronti di Giovanni SCHIAPPA e della sua
maggioranza, quali controinteressati, rappresentati e difesi tutti dall’Avv. Fabio Varone. Siffatta
pronuncia segue quella
del dispositivo di sentenza pubblicato in data 20.07.2012, a mezzo del
quale il
Collegio giudicante, composto dai magistrati Carlo D’Alessandro,
Presidente, Leonoardo Pasanisi, Consigliere e Brunella Bruno,
Referendario - Estensore, in Camera di Consiglio,
aveva respinto il medesimo ricorso in quanto in parte inammissibile e
per la
restante parte infondato, con condanna dei ricorrenti alla refusione
delle
spese di lite in favore del Comune di Mondragone e dei
controinteressati. Dall’esame delle ragioni
esposte nella motivazione della Sentenza depositata in Segreteria il
31.07.2012, è emerso pacificamente che le contestazioni di parte ricorrente si
sono appalesate in parte insussistenti e per la restante parte del tutto irrilevanti
ai fini della sincerità e libertà del voto espresso dai cittadini mondragonesi. Preliminarmente, il Collegio,
ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’amministrazione
dell’Interno. Sul punto, i giudici
amministrativi napoletani, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza, tra
l’altro, richiamata dalla difesa dei controinteressati e da quella
dell’amministrazione comunale, hanno ritenuto carente di legittimazione passiva
sia l’Ufficio Elettorale Centrale, sia la Prefettura competente, in quanto, il primo,
organo che interviene nel procedimento elettorale in via temporanea e
straordinaria, senza detenere un interesse qualificato nelle relative
controversie giurisdizionali e la seconda, organo che presta un’attività di
mero supporto logistico. Ciò posto, il Collegio,
nell’esporre le ragioni secondo le quali il ricorso non meritava accoglimento,
ha ritenuto manifestamente fondata l’eccezione di inammissibilità sollevata
dalla difesa dei controinteressati e dell’amministrazione comunale per mancato
superamento della prova di resistenza. In buona sostanza,
nell’accogliere tale eccezione, il Collegio ha sottolineato che Giovanni
SCHIAPPA è risultato vincitore della competizione ed è stato eletto al primo
turno, avendo ottenuto 7.581 voti e, dunque, non solo ha abbondantemente
superato il quorum di 7.505 voti (dato dalla metà più uno dei voti validi
espressi, complessivamente ammontanti a 15.008), ma ha riportato un numero di
voti superiore di oltre il doppio di quelli ottenuti dal candidato Achille
CENNAMI, che, tra gli altri, ha conseguito il risultato numerico di maggiore
consistenza (2.827 voti). In sintesi, il TAR Campania,
come correttamente rilevato dalle parti resistenti, ha osservato che seppure i
109 voti interessati dalle contestazioni dedotte dalla difesa dei ricorrenti
fossero stati conteggiati ai fini del calcolo del quorum ed attribuiti tutti
agli altri candidati alla carica di Sindaco, gli esiti della competizione non
avrebbero subito alcuna modificazione in quanto il candidato Giovanni SCHIAPPA
sarebbe, comunque, risultato il vincitore, atteso che il medesimo Giovanni
SCHIAPPA avrebbe, in ogni caso, superato il nuovo quoziente di 21 voti. Giova, altresì, segnalare che
il TAR adito ha evidenziato come la difesa dei ricorrenti non ha fornito
neanche un principio di prova in relazione a quanto argomentato, limitandosi a
mere asserzioni non suffragate da nessun oggettivo elemento, come dedotto dalla
difesa dei resistenti. In ordine, poi, alle
contestazioni mosse da ricorrenti circa la legittimità della competizione
elettorale ed alla serie di vizi che, a loro dire, avrebbero inficiato gli
esiti della stessa, dall’esame del testo integrale della depositata Sentenza
emerge inequivocabilmente che i vizi contestati non hanno assolutamente inciso
sul risultato del voto, nel senso di determinare un’alterazione della celebrata
competizione elettorale.
Comunicato Stampa Giovanni Schiappa