
CASAGIOVE.  Il Sindaco di Casagiove, Vincenzo Melone (nella foto), ha firmato l’ordinanza n. 8  del 7.2.2011 avente ad oggetto: “NORME PER LA MACELLAZIONE DEI SUINI A  DOMICILIO”. Il testo dell’ordinanza è il seguente: “Visto il regolamento  sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R.D. 3298/28;  Visto il testo unico delle leggi sanitarie con R.D. 27.07.1934, n° 1265;  Visto il D.lg. n° 333 del 01.09.1998 " Attuazione della direttiva  93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione  o abbattimento "; Vista la D.G.R. n° 54 del 30 .09.2010 che fissa le  tariffe delle prestazioni rese dai dipartimenti di prevenzione dell'ASL  regionali; Vista la circolare del ministero della Sanità nc  600.7/24475/AG. 39/2839.6 del 14.05.1997 " Produzioni di carni per uso  privato, escluse dalla commercializzazione"; Visto il regolamento CE n°  2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli  ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni: AUTORIZZA 1) A  partire dal 29 novembre 2010 e fino ai 31 marzo 2010 i privati  residenti nel territorio comunale possono macellare presso il proprio  domicilio i suini destinati al consumo familiare , alle seguenti  condizioni : ORDINA a) Almeno tre giorni prima di eseguire la  macellazione fare formale richiesta di macellazione al servizio  veterinario , dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00 (  telefono 0823350937 - 0823350945 )in modo tale da permettere al servizio  la programmazione delle visite sanitarie. b) Provvedere alla  compilazione dell'apposito modello A per la presentazione della notifica  in ogni sua parte , senza omettere le informazioni necessarie per i  successivi adempimenti sanitari che verrà consegnato al veterinario al  momento della visita ispettiva .(modulo da ritirare presso il servizio  veterinario o presso la sede della casa Comunale ). c) Provvedere al  pagamento della somma di euro 12,00 (euro dodici) da versarsi sul conto  corrente postale 15917818 intestato a: Servizio Tesoreria ASL Caserta  Corso Trieste ,271 –CE per ogni suino macellato a fronte delle connesse  prestazioni veterinarie. Causale - centro di costo 1312.1. Campagna  macellazione Suini. d) Sottoscrivere l'impegno a sottostare alle norme  tutte che regolano l'attività di macellazione dei suini a domicilio per  uso familiare. e) E' fatto obbligo di tenere l'animale macellato ,  diviso in due mezzene , a disposizione del Veterinario Ispettore ,  unitamente a tutti i visceri ed agli organi. f) E' severamente vietato  macellare per conto terzi, nonché per ristoratori albergatori, gestori  di spacci alimentari, ecc o destinare le eccedenze al commercio g)  Previo parere del servizio Veterinario , è consentita la macellazione a  domicilio di massimo 2 (due ) suini per singolo nucleo familiare anche  al fine di non creare pregiudizio per l'igiene del suolo e dei corsi  d'acqua. h) I veterinari, i proprietari o i detentori degli animali di  suini hanno l'obbligo di denunciare immediatamente al Sindaco qualunque  caso di malattia infettiva e diffusiva dei suini accertata o sospetta e  qualunque caso di morte improvvisa di animali non riferibile a malattia  comune già accertata. 2) II veterinario dell'Azienda ASL CE incaricato  si recherà al domicilio del richiedente , di norma nelle giornate  feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.00 e il sabato  dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e in tutti i giorni festivi l'attività non  viene effettuata . 3) A prova dell'avvenuta visita il veterinario  dell'ASL CE rilascerà l'attestato di macellazione. Preleverà inoltre i  campioni di muscolo per i controlli ufficiali relativi alla presenza di  trichine che verranno effettuati dall'Istituto Zooprofilattico  Sperimentale del Mezzogiorno di Portici . 4) Nell'interesse preminente  della salute pubblica , ai privati cittadini è consentito , senza alcuna  ulteriore formalità amministrativa , macellare per consumo privato  domestico ( Autoconsumo) presso stabilimenti pubblici o privati. Salvo  che il fatto costituisca reato , in presenza di comportamenti  antigiuridici in fase di vigilanza , saranno adottati a carico dei  soggetti inadempienti procedimenti sanzionatori a carattere  amministrativo. In particolare , l'omessa notifica della macellazione a  domicilio o la destinazione delle carni macellate diversa da quella  dichiarata e unicamente consentita per il consumo privato domestico ,  integra la violazione della regolamentazione speciale adottata ai sensi  de R.D. 27 luglio 1934 n° 1265 ed è punita ai sensi dell'ari. 16, comma  1, del D.lgs 22.05.1999 , n° 196 ( da euro 1549 a euro 9.296,00) E'  Fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare  l’ordinanza”.
 c.s.