CASAGIOVE. Il Sindaco di Casagiove, Vincenzo Melone (nella foto), ha firmato l’ordinanza n. 8 del 7.2.2011 avente ad oggetto: “NORME PER LA MACELLAZIONE DEI SUINI A DOMICILIO”. Il testo dell’ordinanza è il seguente: “Visto il regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R.D. 3298/28; Visto il testo unico delle leggi sanitarie con R.D. 27.07.1934, n° 1265; Visto il D.lg. n° 333 del 01.09.1998 " Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o abbattimento "; Vista la D.G.R. n° 54 del 30 .09.2010 che fissa le tariffe delle prestazioni rese dai dipartimenti di prevenzione dell'ASL regionali; Vista la circolare del ministero della Sanità nc 600.7/24475/AG. 39/2839.6 del 14.05.1997 " Produzioni di carni per uso privato, escluse dalla commercializzazione"; Visto il regolamento CE n° 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni: AUTORIZZA 1) A partire dal 29 novembre 2010 e fino ai 31 marzo 2010 i privati residenti nel territorio comunale possono macellare presso il proprio domicilio i suini destinati al consumo familiare , alle seguenti condizioni : ORDINA a) Almeno tre giorni prima di eseguire la macellazione fare formale richiesta di macellazione al servizio veterinario , dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00 ( telefono 0823350937 - 0823350945 )in modo tale da permettere al servizio la programmazione delle visite sanitarie. b) Provvedere alla compilazione dell'apposito modello A per la presentazione della notifica in ogni sua parte , senza omettere le informazioni necessarie per i successivi adempimenti sanitari che verrà consegnato al veterinario al momento della visita ispettiva .(modulo da ritirare presso il servizio veterinario o presso la sede della casa Comunale ). c) Provvedere al pagamento della somma di euro 12,00 (euro dodici) da versarsi sul conto corrente postale 15917818 intestato a: Servizio Tesoreria ASL Caserta Corso Trieste ,271 –CE per ogni suino macellato a fronte delle connesse prestazioni veterinarie. Causale - centro di costo 1312.1. Campagna macellazione Suini. d) Sottoscrivere l'impegno a sottostare alle norme tutte che regolano l'attività di macellazione dei suini a domicilio per uso familiare. e) E' fatto obbligo di tenere l'animale macellato , diviso in due mezzene , a disposizione del Veterinario Ispettore , unitamente a tutti i visceri ed agli organi. f) E' severamente vietato macellare per conto terzi, nonché per ristoratori albergatori, gestori di spacci alimentari, ecc o destinare le eccedenze al commercio g) Previo parere del servizio Veterinario , è consentita la macellazione a domicilio di massimo 2 (due ) suini per singolo nucleo familiare anche al fine di non creare pregiudizio per l'igiene del suolo e dei corsi d'acqua. h) I veterinari, i proprietari o i detentori degli animali di suini hanno l'obbligo di denunciare immediatamente al Sindaco qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva dei suini accertata o sospetta e qualunque caso di morte improvvisa di animali non riferibile a malattia comune già accertata. 2) II veterinario dell'Azienda ASL CE incaricato si recherà al domicilio del richiedente , di norma nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e in tutti i giorni festivi l'attività non viene effettuata . 3) A prova dell'avvenuta visita il veterinario dell'ASL CE rilascerà l'attestato di macellazione. Preleverà inoltre i campioni di muscolo per i controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine che verranno effettuati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici . 4) Nell'interesse preminente della salute pubblica , ai privati cittadini è consentito , senza alcuna ulteriore formalità amministrativa , macellare per consumo privato domestico ( Autoconsumo) presso stabilimenti pubblici o privati. Salvo che il fatto costituisca reato , in presenza di comportamenti antigiuridici in fase di vigilanza , saranno adottati a carico dei soggetti inadempienti procedimenti sanzionatori a carattere amministrativo. In particolare , l'omessa notifica della macellazione a domicilio o la destinazione delle carni macellate diversa da quella dichiarata e unicamente consentita per il consumo privato domestico , integra la violazione della regolamentazione speciale adottata ai sensi de R.D. 27 luglio 1934 n° 1265 ed è punita ai sensi dell'ari. 16, comma 1, del D.lgs 22.05.1999 , n° 196 ( da euro 1549 a euro 9.296,00) E' Fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare l’ordinanza”.
c.s.