Napoli. Con
sentenza del 03/10/2011 il TAR della Campania ha deciso in senso
favorevole nel merito una domanda di adeguamento delle ore di
insegnamento di sostegno per minore affetto da disabilità grave. I
genitore di quest'ultimo si erano rivolti all'Ufficio Handicap della
Cisl di Napoli per adire le vie legali a tutela dei diritti del
proprio figlio. Ebbene,
il Tribunale Amministrativo ha dichiarato il diritto del minore ad
usufruire di un numero di ore di sostegno adeguato al suo stato di
disabilità. Il
TAR ha chiarito che: "(...) la determinazione delle ore di
sostegno adeguate alla patologia del disabile deve essere effettuata
in sede di redazione del P.E.I. (…)” e che “l'assegnazione del
numero di ore di sostegno ai disabili per quanto rivesta per il
soggetto interessato il carattere di diritto soggettivo correlato al
diritto all'educazione e allo studio, avviene tramite un iter
amministrativo su base annua che si fonda sul riconoscimento delle
esigenze concrete del disabile.” IL
TAR ha riconosciuto tale diritto "in teoria" per tutti gli
anni scolastici, demandandone, "in concreto" la
quantificazione in base al "meccanismo dinamico di ricognizione
del fabbisogno e concreta determinazione del numero di ore spettanti
tramite l'elaborazione periodica del P.E.I. ...che terrà conto delle
condizioni esistenti anche in relazione ad eventuali mutamenti nel
tempo delle esigenze educative e di sostegno". Tale
sentenza appare saldamente ancorata all'art.38 della Costituzione,
che garantisce a tutti i cittadini inabili mezzi adeguati di
sopravvivenza, in quanto individua un equilibrio tra le esigenze di
assistenza ai minori disabili gravi con quelle meramente
economico-organizzative dell'Amministrazione scolastica. Secondo
i giudici amministrativi, infatti, il dimensionamento della
prestazione di sostegno ha carattere sostanzialmente dinamico,
dovendo essere correlato all'andamento della patologia da cui il
minore è affetto, con particolare riguardo alla possibilità di
recupero della persona disabile, verso cui il percorso deve essere
diretto. La
pronuncia propone anche una corretta interpretazione della
legislazione ordinaria laddove demanda all'equipe multidisciplinare
di cui all'art.12 comma 5 della legge n.104/92 il fabbisogno delle
ore di sostegno concretamente indispensabili allo studente minore
affetto da grave disabilità.
Avv.
Domenico Carozza